Nel processo penale la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia e la tutela dei diritti; da ciò la necessità di garantire un difensore, il difensore di ufficio, a chi non abbia un suo Avvocato di fiducia, perché non ancora nominato o perché l'Avvocato di fiducia ha rinunciato o è stato revocato.
Il riferimento centrale dell'istituto della difesa d'ufficio è dato dall’articolo 24 della Costituzione, quale concreta attuazione del diritto di difesa. L’istituto della difesa di ufficio è espressamente regolato anche nel codice di procedura penale, all’articolo 97, a norma del quale “l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio”; “il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo” e “cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia”.
La legge 31.12.2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della Difesa d’Ufficio (articolo 16), istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli avvocati.
La nuova normativa è improntata a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, la effettività, continuità e la competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.
Il Governo ha esercitato la delega - nella interlocuzione con l’Avvocatura prevista dalla legge - con il D.Lgs. 31 gennaio 2015, n. 6 Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il decreto indica i criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica e prevede che le domande di inserimento nell’Elenco unico nazionale siano presentate dagli Avvocati ai Consigli degli Ordini di appartenenza, per essere poi trasmesse con allegato parere al Consiglio Nazionale Forense.
E’ demandata, inoltre, al Consiglio Nazionale Forense la tenuta dell’Elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità.
Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il Regolamento interno per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio, modificato il 12 luglio 2019, a distanza di circa quattro anni di vigenza, per le ragioni esposte nella relazione illustrativa. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 27 ottobre 2019 ed sostituito il precedente risalente al 2015.
Il Consiglio Nazionale Forense il 20.03.2020 ha apportato modifiche al testo del Regolamento (art. 16) prevedendo una ipotesi di deroga alla disciplina regolamentare in presenza di una emergenza straordinaria non prevedibile, quale l'emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19. Le modifiche sono in vigore dall'8 aprile 2020. Si rimanda in proposito alle relative relazioni illustrative che si pubblicano di seguito unitamente al testo vigente del Regolamento
E' online il gestionale per l’iscrizione/permanenza/cancellazione nell’elenco unico nazionale per le difese d’ufficio all’indirizzo https://gdu.consiglionazionaleforense.it/, che è raggiungibile anche dal sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense all’indirizzo https://consiglionazionaleforense.it
Per l’aiuto e l’assistenza nella compilazione delle istanze attraverso la piattaforma, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al n. 0668417888 attivo dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
L’art. 15 del Regolamento prevede che il Consiglio dell’Ordine debba dotarsi di due liste: la lista liberi e la lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti; è quindi necessario comunicare a mezzo pec, all’indirizzo segreteria@ordineavvocatiravenna.eu, in quale delle due liste l’Avvocato interessato vuole essere iscritto.
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