E' stato pubblicato nella G.U. del 27.7.2016 il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.7.2016, che fornisce le modalità di attuazione della norma contenuta nella cd. “Legge di stabilità 2016”, che ha introdotto la facoltà per gli avvocati di pagare i propri debiti per imposte e tasse (IVA inclusa) mediante compensazione con i crediti maturati per compensi professionali liquidati a seguito di ammissione dell’assistito al patrocinio a spese delle Stato (oltre IVA e CPA). Analogamente, è possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti, mediante cessione di tali crediti.
Il procedimento di compensazione comporta l’accesso alla cd. Piattaforma elettronica di certificazione.
Alleghiamo il testo del decreto, segnalando fin d’ora l’art. 3, relativo ai requisiti (i crediti debbono essere liquidati, ancora non pagati neppure in parte, fatturati con fattura elettronica o con fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica), nonché al periodo dell’anno entro il quale è possibile esercitare l’opzione (per il 2016: dal 17 ottobre al 30 novembre, negli anni successivi, dall’1 marzo al 30 aprile) e l’art. 5 (relativo alla procedura da seguire).
Si segnala che l’intervento è spesato – per quest’anno – fino a 10 milioni di euro, esauriti i quali , ovviamente, la compensazione non è ammessa e l’opzione potrà essere nuovamente esercitata nell’anno successivo.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
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