Gentili Colleghi,
Vi segnaliamo che, a seguito della definitiva approvazione della legge 22 maggio n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novità, sul piano fiscale, in materia di deducibilità delle spese di formazione professionale.
In particolare, l’articolo 9 della legge (intitolato “deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”) ha riformulato in parte l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di cui al D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente deducibili le spese per “l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili solo parzialmente e, più precisamente, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
La disciplina fiscale è stata resa, così, coerente con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense.
La nuova disciplina è già in vigore ed esplica effetti, salvo regimi fiscali incompatibili, a partire dall’anno di imposta 2017.
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professionali.
Il Consiglio.
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