Più in particolare, è esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del nulla osta o dell’autorizzazione (trattandosi di attività di controllo e verifica da parte del Procuratore della Repubblica ritenuta di natura amministrativa)
Altrettanto dicasi per la eventuale prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale (trattandosi non di una fase dotata di una propria autonomia ma di una eventuale prosecuzione dello stesso procedimento degiurisdizionalizzato).
L’Agenzia delle Entrate, con parere 3 luglio 2015, ha precisato che gli accordi depositati presso la segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita, sono esenti anche dal pagamento dell’imposta di bollo sul presupposto che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 D.L. 132/2014 produca i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio.
Non dovuti sono anche i diritti di copia del rilascio di copia autentica del nulla osta o dell’autorizzazione del Pubblico Ministero sull’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 132/2014 per le medesime ragioni.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Avv. Stefania Gaudenzi
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