Nota sulla dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. richiesta per i decreti ingiuntivi, in sede di ammissione allo stato passivo del fallimento

La sentenza e i decreti ingiuntivi già passati in giudicato alla data di pronuncia del fallimento sono vincolanti per la curatela, la quale, nulla può contestare in ordine alla fondatezza del credito (salvo eventualmente eccepire l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori per la revocabilità del negozio giuridico sul quale la sentenza o il decreto si fondano).

Occupandoci solo dei decreti ingiuntivi è possibile ragionare all’inverso: se il creditore fonda la propria domanda di ammissione al passivo su un decreto ingiuntivo che non è ancora divenuto definitivo alla data di pronuncia del fallimento, la curatela non è vincolata a detto decreto, per cui il credito potrà essere ammesso o escluso in base agli elementi probatori, diversi dal decreto ingiuntivo, forniti dal creditore.

Solo la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente.  “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata è liberata.”) attribuisce al decreto ingiuntivo l’efficacia di giudicato sostanziale. Ne discende che il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se è intervenuta dichiarazione di esecutorietà in data anteriore a quella di fallimento.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 6085/2004 è chiarissima in materia: “L’efficacia del giudicato (sostanziale) del decreto ingiuntivo non opposto, senza necessità di visto, viene affermata, non univocamente, in dottrina, nel rilievo che sarebbe inutile la previsione di un termine (perentorio: Cass. 1251/66; 15959/00) per proporre opposizione se poi, all’inutile decorso, non si collegasse alcun effetto di irrevocabilità del decreto; più univoca, invece la soluzione giurisprudenziale che, nelle massime più risalenti, è esplicita nel senso che il decreto ingiuntivo, solo se dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata (Cass. 784/64; 659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68; 2627/71), mentre l’ulteriore effetto del visto, di conferire l’esecutività al decreto che ne è privo, è sottolineato da altre pronunce (Cass. 181/65; 1028/70; 2412/70; 3244/73).”

Una recente sentenza (Cass. n. 1650/2014) ne chiarisce le ragioni, giacché nel procedimento monitorio è demandata al giudice un’attività giurisdizionale di verifica che il contraddittorio si sia correttamente instaurato attraverso la correttezza della notifica, “tale controllo rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell’intimato“.

Inoltre, il medesimo art. 647 c.p.c. prevede che “il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”.

Tale pronuncia conclude nel rilevare che “la funzione devoluta al giudice dall’art. 647 c.p.c. è molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 disp. att. c.p.c. sulla mancata proposizione di una impugnazione ordinaria nei termini di legge e dall’art. 153 disp. att. c.p.c. sulla verifica che ‘la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto’. Se ne differenzia, infatti, per il compimento di una attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che, come già detto, nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice e nel processo d’ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice”.

Esecutorietà ed esecutività sono concetti equiparati.

E’ opportuno, però, non confondere la provvisoria esecutività/esecutorietà del decreto con la dichiarazione di esecutorietà. Infatti, il decreto provvisoriamente esecutivo attribuisce al creditore il potere di agire con l’esecuzione forzata sul  patrimonio del debitore. In questo modo, il titolo diventa il presupposto per l’esercizio dell’azione esecutiva, indipendentemente dall’accertamento del diritto sostanziale sottostante.

Si tratta di un beneficio che il giudice può riconoscere al creditore in determinati casi (artt. 642 e 648 c.p.c.).

In realtà, un decreto provvisoriamente esecutivo può anche essere opposto e la provvisoria esecutività può mantenersi anche in pendenza di opposizione. Pertanto, si comprende come lo stesso non sia sufficiente a provare il diritto sostanziale che sta alla base del decreto.

Il decreto di esecutorietà di cui art. 647 c.p.c. è quello che sancisce che il decreto è passato in giudicato ed è un atto formale che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ritiene imprescindibile per l’opponibilità alla procedura fallimentare.

Riepilogando:

§  in senso positivo: il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (in quanto passato in giudicato) costituisce titolo per l’ammissione del credito allo stato passivo, senza possibilità di esclusione non essendo consentito al Curatore ed al Giudice Delegato rimettere in discussione l’esistenza del credito (si vedano tra l’altro, Cass. n. 28553/2011, n. 22549/2010, n. 22959/2007).

§  in senso negativo: il decreto ingiuntivo non provvisto di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. anteriore alla data di fallimento non gode di tale efficacia, “con la conseguente inopponibilità alla massa se non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 6918/2005; 9346/1997)” (Cass. n. 6198/2009).

Inoltre, “il Tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche incidenter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare” (Cass. n. 2032/2012 e n. 1650/2014).

Ricordiamo, altresì, che l’inopponibilità del decreto ingiuntivo travolge anche l’eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del debitore in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Infatti, “essendo il decreto ingiuntivo del tutto inefficace nei confronti del sopravvenuto fallimento, non può riconoscersi efficacia neppure all’ipoteca giudiziale iscritta in ragione delle sua provvisoria esecutività” (Cass. 7221/98);

Ugualmente Cass. n. 22549/2010 la quale argomenta che poiché il D.I. è inefficace nei confronti della massa, è inefficace anche l’ipoteca giudiziale iscritta, in quanto il titolo provvisorio che giustifica l’iscrizione non è più suscettibile di divenire definitivo nei confronti della massa stessa (in tal senso anche  Cass. n. 2789/1996 e n. 6918/2005).

Altra conseguenza della non opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, è la non riconoscibilità e ammissibilità al passivo fallimentare delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo (compresa la tassa di registrazione o le spese di iscrizione ipotecaria). 

L’art. 647 c.p.c. prevede espressamente che il soggetto legittimato a rilasciare la dichiarazione di esecutorietà sia lo stesso giudice che ha emesso il decreto.

Nella prassi di alcuni Tribunali, invece, accade che sia la Cancelleria a rilasciare una sorta di visto di mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente nei termini.

Ciò crea non pochi problemi, perché ad una interpretazione letterale della norma, tale prassi non risulta corretta.

Pertanto, raccomandiamo a chi voglia insinuare al passivo fallimentare e rendere opponibile alla massa un credito portato da decreto ingiuntivo avente efficacia di giudicato, di ottenere il decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 cpc.

La Cancelleria rilascerà, su apposita richiesta, copia conforme del ricorso, del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà ex 647 cpc che ne fa parte integrante.

Il Consiglio


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