Care Colleghe e Colleghi,
alla luce della prosecuzione dello stato di emergenza idrogeologica, prosegue, anche per la giornata di domani venerdì 20 settembre, l'attività di presidio all'Ordine per supportarvi nelle difficoltà temporanee che potreste trovare nello svolgimento pieno dell'attività professionale.
Se non potete spostarvi o avete necessità, saremo operativi per sostituirVi alle udienze; per ogni ulteriore richiesta potete chiamare la Segreteria dell'Ordine al 0544/404263 , mandare mail a: segreteria@ordineavvocatiravenna.it - pec: segreteria@ordineavvocatiravenna.eu oppure contattateci ai nostri telefoni cellulari dalle ore 8,45.
Cordiali saluti
Il Consiglio
si comunica con la presente che a partire dal 26 novembre 2024 entrerà in vigore il D. Lgs 164 del 31 ottobre 2024 contenente modifiche alla riforma Cartabia.
Si allega alla presente quanto pervenuto dal Funzionario Unep Dott. Ferlini in relazione alle notifiche, esecuzioni e indagini patrimoniali.
Si segnala che dovranno essere modificati i testi degli atti di pignoramento presso terzi, immobiliari e di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.
Si evidenzia che non è più prevista la notifica al debitore dell'avviso ex art. 543 c.p.c..
Infine si fa presente che dal 26 novembre 2024 non è più dovuto il contributo unificato per il deposito delle istanze di ricerca beni ex art. 492-bis, comma 1) c.p.c.
All'uopo si allegano il nuovo vademecum per il deposito di dette istanze di ricerca beni e il fac - simile, in formato word, dell'istanza di ricerca.
Care Colleghe e Colleghi,
alla luce della prosecuzione dello stato di emergenza idrogeologica, prosegue, anche per la giornata di domani venerdì 20 settembre, l'attività di presidio all'Ordine per supportarvi nelle difficoltà temporanee che potreste trovare nello svolgimento pieno dell'attività professionale.
Se non potete spostarvi o avete necessità, saremo operativi per sostituirVi alle udienze; per ogni ulteriore richiesta potete chiamare la Segreteria dell'Ordine al 0544/404263 , mandare mail a: segreteria@ordineavvocatiravenna.it - pec: segreteria@ordineavvocatiravenna.eu oppure contattateci ai nostri telefoni cellulari dalle ore 8,45.
Cordiali saluti
Il Consiglio
Si allega quanto pervenuto da Unep in riferimento alle linee guida per il deposito telematico delle richieste di notifica e di esecuzione esenti e a pagamento che sostituiscono quelle precedentemente inviate e pubblicate sul sito.
Le nuove linee guida allegate dovranno essere osservate per le attività ivi indicate a far data dal 1 giugno 2024.
Poiché il programma ministeriale ha presentato delle problematiche e delle anomalie, in attesa della risoluzione, le notifiche degli atti dovranno essere effettuate con le modalità di seguito descritte:
Il Consiglio dell'Ordine ha sottoscritto una Convenzione con il Tribunale e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la corretta redazione dei rendiconti annuali e finali della gestione patrimoniale nelle procedure di Amministrazione di Sostegno e di Tutela nelle quali gli amministratori e/o tutori non siano soggetti professionali.
Tale Convenzione sostituisce quella sottoscritta tra il Tribunale e l'Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili.
In data 2 marzo 2024 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 19 - 02.03.2024 ove all'Art. 25 sono presenti le modifiche dell'Art. 546 comma 1) c.p.c.
Si riporta:
"Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro."
Si raccomanda agli Iscritti di apportare le opportune modifiche agli atti di pignoramento presso terzi come indicato nella nuova formulazione dell'Art. 546 comma 1) c.p.c. per non incorrere in inammissibilità e/o irregolarità.
Si trasmettono le linee guida al deposito telematico istanze ricerca beni ex Art. 492 - bis, comma 1, c.p.c. all'Agenzia delle Entrate con decorrenza 11 marzo 2024.
Si informa altresì che il Funzionario Unep Dirigente Ravenna Dott. Ferlini comunica che la convenzione con il Centro per l'impiego non sarà più attiva.
Allo stato non verrà richiesto il contributo unificato per le istanze di ricerca beni ex Art. 492- bis in attesa che giungano ulteriori istruzioni dagli organi competenti.
Si allegano i comunicati pervenuti.
Carissimi Colleghi,
si trasmette il provvedimentro del Presidente del Tribunale con il quale " autorizza il rinvio delle udienze civili e penali anche per la prossima settimana dal 22 al 26 maggio" compreso.
Si prega di prendere visione del provvedimento che specifica che anche le udienze da remoto non sarannotenute, stante la condizione di molti studi legali che sono inoperativi.
Paola Carpi
STANTE L'EMERGENZA IN ESSERE, SI COMUNICA CHE TUTTI GLI INCONTRI DI MEDIAZIONE FISSATI DAL 22/5 AL 26/5 COMPRESI (INCLUSI QUELLI IN MODALITA' TELEMATICA) SONO RINVIATI A DATA DA DEFINIRSI.
S trasmettono le comunicazioni pervenute dalla Corte d'Appello e dal Tribunale per i Minorenni, a seguito della richesta di applicazione del legittimo impedimento stante il grave stato di calamità inviata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, Paola Carpi
Ravenna, 17/05/2023
Si allega provvedimento del Procuratore della Repubblica di Ravenna Dott. Barberini, per le udienze del giorno 18/05/2023.
Ravenna 17/05/2023
Care Colleghe e Colleghi,
la presente per informarVi che in data odierna il Presidente del Tribunale ha inviato la comunicazione che si allega con la quale vengono rinviate le udienze, civili e penali, sia chiamate avanti al Tribunale che al Giudice di Pace, per tutta la settimana corrente, fino al 19/05/2023 compreso.
Il Consiglio dell'Ordine, nella persona del Presidente.
Paola Carpi
Ravenna 17/05/2023
Si pubblica avviso Prot. n. 2312/2022 del 28.11.2022 del Presidente del Consiglio dell’Ordine di convocazione dell’Assemblea degli iscritti ed indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna per il quadriennio 2023-2026 e dei componenti del Comitato pari Opportunità costituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna per lo stesso quadriennio 2023-2026.
L’Assemblea è convocata in prima convocazione per il giorno 19.01.2023, ore 08,30 nella sede del Consiglio dell’Ordine e, in seconda convocazione, per il giorno 26.01.2023, ore 10.00 all’Hotel Cube, via Luigi Masotti, n. 2, Ravenna. Ai partecipanti all’Assemblea saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
Le elezioni dei componenti del Consiglio dell’Ordine e dei componenti il Comitato Pari Opportunità si terranno, in concomitanza, il 26.01.2023 all’Hotel Cube, via L. Masotti, n. 2, Ravenna, con apertura del seggio elettorale dalle ore 11,00 fino alle ore 15,00 e, in prosecuzione, il 27.01.2023 nella Sala Avvocati al piano primo del Palazzo di Giustizia di Ravenna, con apertura del seggio elettorale dalle ore 09,00 alle ore 14,00.
RAVENNA, 28 novembre 2022
Si pubblica avviso con il quale in data odierna il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna Avv. Italia Elisabetta d’Errico, a norma dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, ha convocato il seggio elettorale per l'elezione dei tre rappresentanti distrettuali all'Organismo Congressuale Forense (OCF), che avranno luogo il 07.10.2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso il Complesso Studium 2000 Università del Salento, Lecce.
Nell'avviso, al quale si rimanda, sono indicate la titolarità dell'elettorato passivo, i requisiti, modalità e termini per la presentazione delle candidature. In particolare l’elettorato passivo spetta a ogni Avvocato iscritto in uno degli Albi ed Elenchi Speciali degli Ordini forensi del distretto di Corte d’Appello di Bologna che si sia candidato, che non abbia riportato, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
Le candidature vanno presentate al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – a mani dello stesso ovvero tramite pec da inviare all’indirizzo consiglio@ordineavvocatibopec.it – almeno 10 gg. prima delle operazioni elettorali e cioè entro il 27.09.2022, indicando le proprie generalità, la data di iscrizione all’Albo, gli indirizzi di studio, di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria, i numeri di telefono, telefax e cellulare.
L’elettorato attivo spetta ai Delegati Congressuali degli Ordini del distretto che parteciperanno al XXXV Congresso Nazionale Forense che si svolgerà a Lecce il 6-7-8 ottobre 2022, tra i quali, per l’Ordine di Ravenna, il Presidente dell’Ordine, Delegato di diritto, ed i Delegati eletti all’esito delle elezioni tenutesi in data 19 e 20 maggio 2022, Avv. Sonia Lama e Avv. Fabrizio Righini.
RAVENNA, 12 settembre 2022
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica avviso con il quale il Presidente dell’Ordine Distrettuale di Bologna Avv. Italia Elisabetta d’Errico ha convocato le elezioni per la nomina di 41 Consiglieri componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina.
RAVENNA, 14 giugno 2022
Il Presidente
Sergio Gonelli
Si comunica che gli uffici del Consiglio dell’Ordine saranno aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12:30.
Lo stesso orario verrà adottato per le comunicazioni telefoniche.
Per le urgenze, sarà comunque possibile contattare l’Ordine a mezzo mail o PEC.
RAVENNA, 22 febbraio 2022
Il Cons. Segretario
Avv. Valentina Fussi
Sono da oggi pubblicati nell'area Concorsi di questo sito l’elenco dei nominativi dei candidati ammessi al Concorso, il luogo di svolgimento, la data e l'ora delle prove scritte, le modalità organizzative e le regole igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione del contagio Covid-19 disposte per le prove scritte e la delibera del Consiglio dell'Ordine del 21 settembre 2021 di ammissione dei candidati.
RAVENNA, 23 settembre 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha indetto Bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato avente profilo di impiegato/a operatore amministrativo - categoria B, posizione economica B1 CCNL Funzioni Centrali (sezione Enti pubblici non economici) - addetto ad attività amministrative del Consiglio dell’Ordine.
Il Bando è scaricabile accedendo all'Area Concorsi di questo sito, in Amministrazione Trasparente.
A norma dell’art. 2 del Bando, al quale si rimanda, le domande di ammissione al concorso devono pervenire all’Ordine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del Bando sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure direttamente presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, negli orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo posta elettronica certificata; in ogni caso con le modalità, termini ed indicazioni indicate nel citato art. 2.
Per ogni altra informazione e modalità si rimanda al Bando.
L'avviso del Bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 03.08.2021.
Le domande dovranno pertanto pervenire entro il termine perentorio del 2 settembre 2021.
Gli uffici della segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00.
Nel mese di agosto 2021 gli uffici della segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna restano chiusi al pubblico per la pausa estiva dal 9 agosto al 25 agosto compresi.
In tale periodo di chiusura per pausa estiva dal 9 al 25 agosto compresi, gli uffici della Segreteria sono comunque aperti al pubblico nelle giornate del 12 agosto e del 19 agosto, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per la sola ricezione delle domande di partecipazione al concorso, che possono essere inviate anche in tale periodo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nel Bando.
RAVENNA, 9 agosto 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica il protocollo d’intesa intervenuto in data 29.07.2021 con la Prefettura di Ravenna, il Tribunale di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’Unione della Romagna Faentina, Acer Ravenna, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, avente ad oggetto contributi per la morosità incolpevole nei comuni ad alta tensione abitativa, misure per il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, il fondo di salvaguardia in favore di inquilini residenti nei comuni non ad alta tensione abitativa, misure di accompagnamento per la ricerca di una soluzione abitativa alternativa, relative condizioni, termini per l’accesso e modalità esecutive.
Si pubblica il “Protocollo d’intesa per l’informazione circa le tutele e le potenzialità degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento” che l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha sottoscritto con la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Unione della Romagna Faentina, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi, il Comune di Cervia e l’OCC Romagna.
L’intento, condiviso con gli Enti Locali, è quello di sensibilizzare l'utenza e la collettività in generale sulle caratteristiche e le molteplici possibilità offerte dalla disciplina del Sovraindebitamento, nonché sulla necessità di affidarsi per tali percorsi ai soggetti istituzionalmente deputati a gestire questi nuovi strumenti sotto la vigilanza giurisdizionale.
Per ogni necessità ed informazione circa le attività dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Ravenna visitare le pagine dedicate contenute in questo sito, contattare la Segreteria dell’Ordine o direttamente la Referente dell’Organismo Avv. Lisa Masetti.
RAVENNA, 7 luglio 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
A seguito di delibera del Consiglio dell’Ordine del 15.06.2021, a norma dell’art. 27 della legge 30.12.2012, n. 247 e del Decreto del Ministro della Giustizia 13.07.2016, n. 156, l’Assemblea ordinaria degli Avvocati iscritti all’Albo ed agli Elenchi speciali dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna è convocata in prima convocazione per il 16.07.2021, ore 09.00 in sede e, in seconda convocazione, per il 19 luglio 2021, ore 11.00, presso l’Hotel Mattei, via Enrico Mattei, 25, Ravenna, con il seguente ordine del giorno:
Per assicurare il necessario distanziamento e la relativa ampiezza della sala della riunione i partecipanti all’Assemblea potranno preannunciare la loro presenza entro il 15 luglio mediante iscrizione al sito https://www.isiformazione.it/ita/home.asp dove l'assemblea è a tal fine in calendario tra gli eventi.
RAVENNA, 16 giugno 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica avviso di mobilità esterna e volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura mediante selezione per titoli e colloquio di n. 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato avente profilo di impiegato/a - cat. “B” - posizione economica 1 CCNL Funzioni Centrali, addetti ad attività amministrative dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.
L'avviso è pubblicato dalla data odierna anche nell'apposita pagina dell'Amministrazione Trasparente.
RAVENNA, 10 maggio 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica l'avviso di convocazione del seggio elettorale per l'elezione di un rappresentante distrettuale dell'Organismo Congressuale Forense.
L’elezione del rappresentante distrettuale dell’O.C.F. avrà luogo il giorno 14 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle 11,30 presso la sede dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia di Ravenna.
L’elettorato attivo spetta solo ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto.
L’elettorato passivo spetta a ogni Avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
Si rimanda all'avviso di convocazione per ogni altra formalità ed adempimento.
RAVENNA, 19 aprile 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Ravenna Dott. Daniele Barberini del 12.04.2021 con il quale, quanto agli atti da depositarsi tramite il Portale Depositi Atti Penali (opposizioni alla richiesta di archiviazione art. 410 cpp - denunce, querele e relative procure speciali - nomina e revoca di mandato ex art. 107 cpp - nomine e atti ex art. 415 bis, comma 3, cpp) come da precedente provvedimento del 04.02.2021 che pure qui si unisce, è disposto che:
Cari Colleghi,
il nuovo aggravarsi dell’emergenza sanitaria, per far fronte alla quale sono stati emessi da ultimo il DPCM 02.03.2021 ed il DL 13.03.2021, n. 30, in vigore da oggi, ci impongono di continuare a prestare la massima attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza nello svolgimento delle nostre attività, ovunque espletate, che ci espongono quotidianamente al rischio di contrarre il virus e di trasmetterlo.
Il nuovo Piano nazionale vaccinale anticovid è volto a raggiungere entro i prossimi mesi la vaccinazione di massa, che potrà consentirci prospettive più concrete per il ritorno alla normalità che tutti vogliamo ed attendiamo.
Quanto in particolare alla vaccinazione, sapremo certo attendere che giunga il nostro “turno”, senza privilegi e senza differenze tra tutti gli operatori della giustizia, Magistrati, Avvocati, Personale amministrativo.
I citati provvedimenti normativi hanno quindi confermato l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che coprano naso e bocca, di osservare il distanziamento e di curare l’igiene costante ed accurata delle mani. E’ fortemente consigliabile l’uso di mascherina almeno di tipo chirurgico o superiore.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) debbono rimanere presso il loro domicilio e contattare il medico curante.
Misure da adottarsi ovviamente anche in Tribunale ed in genere in tutti gli uffici giudiziari, dove è richiesta ed è indispensabile la nostra fattiva collaborazione per la tutela della salute e della sicurezza sanitaria, nostra, di tutti gli operatori e degli utenti, facendo in modo che sia in ogni caso evitata la formazione di “assembramenti”, oltre che nelle aule, anche nelle aree antistanti e nei corridoi.
Come per il Tribunale e gli uffici giudiziari, anche gli accessi agli uffici del Consiglio dell’Ordine e della Fondazione Forense Ravennate sono da limitarsi, nell’osservanza delle disposizioni sopra richiamate e di quelle già comunicate, ai casi di sola necessità e senza accompagnatori, privilegiando il ricorso alla posta elettronica, certificata e non, ai contatti telefonici ed ai mezzi telematici già attivati che consentono l’invio anche online delle domande di mediazione e di quelle di ammissione al gratuito patrocinio civile.
E’ responsabilità di ciascuno rispettare le regole e fare tutto quanto possibile perché siano ovunque rispettate.
RAVENNA, 15 marzo 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica il decreto del Presidente del Tribunale di Ravenna Michele Leoni n. 26 dell’08.03.2021 che contiene disposizioni per il periodo dell’emergenza sanitaria ulteriormente prorogato dal DL n. 2/2021 al 30 aprile 2021, con conseguente proroga a tale data anche delle disposizioni processuali emanate nel periodo emergenziale per il procedimento civile e per il procedimento penale, indicate nel decreto del Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale richiama l’operatività dei precedenti decreto n. 44/2020 e decreto n. 46/2020 e dei protocolli già adottati nel periodo emergenziale, con indicazioni ai Magistrati per lo svolgimento in sicurezza delle udienze.
Si pubblica altresì il decreto del Presidente del Tribunale n. 30 del 15 marzo 2021 con il quale è disposta la proroga fino al termine dell'emergenza sanitaria delle disposizioni organizzative adottate per regolamentare l'accesso ai servizi di cancelleria, come previsto da ultimo con precedente decreto n. 56/2020. Nel decreto n. 30/2021 sono riportati i numeri di telefono e gli indirizzi peo/pec per i contatti con le Cancellerie del Tribunale, con indicate le spedifiche attribuzioni del personale addetto.
Il Procuratore della Repubblica f.f. Marilù Gattelli con provvedimento 08.03.2021, che pure si pubblica, ha disposto la proroga, fino al termine dell’emergenza sanitaria, delle misure organizzative già vigenti, nello stesso indicate.
RAVENNA, 15 marzo 2021
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica il decreto del Presidente Vicario della Corte d’Appello Roberto Aponte n. 279 del 28.12.2020 contenente linee guida per i settori civile, famiglia-minori, lavoro e penale per il periodo fino al 31.01.2021, oltre eventuali proroghe dell’emergenza sanitaria.
In calce al decreto sono contenuti i tre protocolli intervenuti tra la Corte d’Appello, l’Urcofer e l'Ordine distrettuale il 18 ed il 22 dicembre 2020 riguardanti lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta, lo svolgimento delle udienze civili in materia di famiglia e minorile e la trattazione dei giudizi penali di appello, quest’ultimo sottoscritto anche dalla Camera Penale
RAVENNA, 7 gennaio 2021
Si pubblica l'ordine di servizio n. 1/2021 del Dirigente dell'Ufficio Unep del Tribunale di Ravenna Daniele Ferlini contente linee guida per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021, con il quale è stato revocato quanto disposto con il precedente ordine di servizio n. 15 del 21 dicembre 2020.
RAVENNA, 6 gennaio 2021
Il Consiglio dell’Ordine a norma della L. 247/2012 e del DM 47/2016 è tenuto, con cadenza triennale, ad eseguire la revisione degli albi ed a controllare che i propri iscritti svolgano la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il requisito è necessario per mantenere l’iscrizione all’albo degli Avvocati; il Consiglio dell’Ordine nel caso in cui accerti la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione deve disporre la cancellazione dall’albo, salvi i giustificati motivi.
La sussistenza dei presupposti dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione deve essere certificata con dichiarazione resa da ciascun iscritto ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta in presenza di determinate cause di esonero.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna deve procedere alla verifica con riferimento al triennio 2017-2019 ed ha predisposto una apposita piattaforma online mediante la quale ogni Avvocato iscritto all’Ordine di Ravenna dovrà presentare telematicamente la dichiarazione relativa alla propria posizione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
La piattaforma è raggiungibile dall’accesso riservato agli iscritti contenuto della sezione “Avvocati e praticanti”. Entrati nell’area riservata si dovrà accedere a “Revisione Albo” e seguire le istruzioni.
La dichiarazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il 15 gennaio 2021.
L'omessa dichiarazione costituisce illecito disciplinare; l'accertamento sulla sussistenza o meno dei presupposti dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione sarà in tal caso comunque effettuato dal Consiglio dell'Ordine.
Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna ha istituito il “Servizio di sostituzione in udienza”.
Le finalità e scopi dell’iniziativa sono esposti nella comunicazione della Presidente del Comitato che si pubblica unitamente al Regolamento del servizio ed ai relativi allegati.
Nel rimandare all’esame del Regolamento, si segnala, in via riassuntiva, che è sempre possibile richiedere l'iscrizione all'elenco degli Avvocati per le sostituzioni in udienza, così come la cancellazione dallo stesso, che l'aggiornamento dell'elenco viene effettuato ogni sei mesi (il primo il 15.01.2021 sulla base delle domande pervenute entro il 31.12.2020) e che le domande di iscrizione vanno inviate all'indirizzo mail del Comitato cpo@ordineavvocatiravenna.it
Si pubblica il provvedimento del 24.09.2020 con il quale il Procuratore della Repubblica di Ravenna Dott. Alessandro Mancini ha disposto l’apertura di un ufficio per il deposito degli atti da parte di Avvocati ed altri operatori, ad esclusione di quelli di P.G., per le giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ubicato all’interno del Palazzo di Giustizia, nella stanza n. 339 della Procura, già adibita a Registro Generale.
Nel provvedimento sono elencati gli atti che sarà possibile depositare in tale ufficio.
Il provvedimento sarà in vigore dal 6 ottobre.
Resta fermo quant’altro già disposto dal Procuratore della Repubblica il 22.08.2020 per l’accesso con prenotazione agli ulteriori uffici per ogni altra incombenza.
Le esigenze di protezione sanitaria interessano particolarmente anche all'Avvocatura: è quindi indispensabile all'interno del Palazzo di Giustizia proseguire nell’uso dei dispositivi di protezione individuale e della mascherina facciale e nel rispetto delle altre misure sanitarie, in particolare il distanziamento fisico e l’igiene delle mani.
Si pubblicano i nuovi orari e modalità di accesso agli uffici del Consiglio dell’Ordine e della Fondazione Forense Ravennate ed ai relativi servizi.
Stante la situazione sanitaria tutt’ora in corso, l’accesso, sia agli uffici del Consiglio dell’Ordine nel palazzo di Giustizia, sia a quelli della Fondazione Forense posti in viale della Lirica, 35, è regolato dalle seguenti prescrizioni:
Accesso consentito:
• di norma una persona alla volta, se necessaroo con attesa all'esterno. Si inviata a tal fine a collaborare con il Personale addetto;
• con obbligatoria igienizzazione delle mani con l’apposito prodotto disponibile all’entrata e nei locali;
• con controllo della temperatura, a discrezione del Personale addetto;
• nel rispetto delle norme di distanziamento (1 mt.) e dei comportamenti igienici previsti dalla normativa;
• per il solo tempo strettamente necessario.
Accesso non consentito:
• senza mascherina;
• nel caso in cui la temperatura rilevata in ingresso sia pari o superiore a 37.5°;
• se negli ultimi 14 giorni:
- si è stati in zone definite “a rischio” dall’Autorità sanitaria;
- si sono avuti contatti con persone positive al Covid-19;
• in presenza dei sintomi più comuni da contagio da Covid-19 (come altre malattie respiratorie, il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, congestione nasale, mal di gola, tosse secca, stanchezza, dolori muscolari, febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie) e/o, comunque, con temperatura pari o superiore a 37.5°.
Consiglio dell’Ordine
La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e risponde al telefono negli stessi giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
L'accesso è consentito dal solo ingresso posto sul cortile interno del Palazzo di Giustizia.
Resta sospeso il servizio di noleggio toghe.
Fondazione Forense Ravennate
La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e risponde al telefono negli stessi giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna
Le domande di mediazione si ricevono nelle Segreterie della Fondazione Forense e del Consiglio dell'Ordine negli orari di apertura sopra indicati. Da privilegiare l'invio delle domande di mediazione a mezzo pec all'indirizzo segreteria@ordineavvocatiravenna.eu
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
presso l’Ordine degli Avvocati di Ravenna
Le domande di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento si ricevono nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine negli orari di apertura sopra indicati. Da privilegiare l'invio delle domande a mezzo pec all'indirizzo occ@ordineavvocatiravenna.eu
RAVENNA, 21 settembre 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine delle Avvocate e degli Avvocati di Ravenna, riunitosi in assemblea tramite la piattaforma teams il 17 agosto 2020, ore 17,00, a seguito di convocazione straordinaria della Presidente
premesso che
♦ con delibera assunta di concerto con il COA di Ravenna il 4 maggio 2020, esprimeva massima solidarietà alle/ai avv.te/ti turche/i detenute/i formulando contestuale richiesta al Governo italiano di intervenire direttamente o per via diplomatica per la loro immediata liberazione;
♦ il 28 maggio 2020, il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Ravenna e la Presidente del relativo CPO, hanno condiviso istanza rivolta alla Suprema Corte di Istanbul, di liberazione della collega Ebru Timtik e del collega Aytac Unsal, rispettivamente condannati il 20 marzo scorso a 13 anni e 6 mesi e 10 anni e 6 mesi per concorso in organizzazione terroristica, nei fatti, per aver rappresentato e difeso famigliari delle vittime delle stragi nelle miniere di Soma ed Ermenek, o delle vittime di tortura nelle carceri e nelle stazioni di polizia o persone accusate di far parte del PKK - partito del lavoratori del Kurdistan o di altre organizzazioni che si battono per l'affermazione e il rispetto dei diritti umani; per questa tipologia di reati, si assiste a una vera e propria identificazione dei difensori con i crimini contestati ai propri assistiti;
♦ come rilevano le fonti internazionali, dall'inizio del processo instaurato a carico del collega Aytac Unsal e della collega Ebru Timtik si sono succeduti numerosi incidenti che destano preoccupazione circa l'imparzialità e l'indipendenza del processo e delle sue sorti:
– i Giudici che inizialmente avevano revocato la misura cautelare carceraria, sono stati rimossi dal caso e gli avvocati prima rilasciati sono stati arrestati nuovamente;
– l'identità di diversi testimoni è rimasta anonima e la loro deposizione è stata assunta "da remoto", non in presenza, privando le difese di svolgere un regolare contro-esame in ragione di presunti problemi tecnici ai microfoni;
– gli avvocati incriminati venivano frequentemente interrotti, rimanendo privati nei fatti, di rendere spontanee dichiarazioni, oppure venivano accompagnati fuori dall'aula durante le audizioni dei testi con l'inconsistente accusa di paventato pericolo di intralcio al regolare corso del processo;
– le richieste di ricusazione avanzate dalle difese sono state prontamente rigettate così come le istanze di liberazione dei colleghi;
♦ Ebru Timtik e Aytac Unsal - detenuti in carcere da oltre 2 anni e già in sciopero della fame da febbraio 2020 - dal 5 aprile scorso hanno intrapreso lo sciopero fino alla morte con l'intento di veder garantito, non solo nei loro confronti, lo stato di diritto e dunque un equo processo con le garanzie difensive stabilite dalle Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate anche dalla Turchia, prima fra tutte la Convenzione Europea per i diritti Umani;
♦ si è appreso altresì che i citati colleghi sono stati trasferiti da qualche settimana, dalle carceri ove erano ristretti in due diversi ospedali a causa del repentino recente decadimento fisico ma sempre sotto stretta sorveglianza;
♦ a seguito della manifestata solidarietà del COA di Ravenna e del CPO, in data 11 agosto, la Presidente del Comitato anche con delega del Presidente del Consiglio dell'Ordine, ha partecipato - tramite collegamento alla piattaforma "Zoom" e aderendo al comunicato diramato - dapprima alla conferenza stampa internazionale organizzata a Istanbul, fra le altre dalla ONG "The arrested lawyer initiative" e dall'associazione "Lawyers for Lawyers" e avente riguardo la situazione dei due colleghi in sciopero fino alla morte e successivamente, al confronto che ne è seguito fra i partecipanti al fine di suggerire e intraprendere azioni individuali e condivise in solidarietà ai nostri valorosi colleghi;
ritenuto
che l'affermazione dello stato di diritto e la garanzia dei diritti umani, fra cui il diritto a un equo processo, siano i capisaldi di una compiuta democrazia e come tali vadano difesi e sostenuti;
che il coraggio e la determinazione che hanno spinto e che mantengono Ebru e Aytac sulla strada dello sciopero fino alla morte per l'affermazione e la tutela dei diritti umani universali sono valori inestimabili che suscitano ammirazione ma anche preoccupazione per il loro stato di salute;
che sia necessario esercitare ogni possibile azione a sostegno della causa intrapresa in difesa dei diritti umani e in solidarietà ai valorosi colleghi turchi;
all'unanimità delibera
di nominare, così come con la presente nomina, l'avvocata Ebru Timtik e l'avvocato Aytac Unsal membri del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna per il mandato 2019/2021.
Per opportuna conoscenza si trasmetta la presente delibera:
ai colleghi e alle colleghe in Turchia, per il tramite delle avvocate Serife Ceren Uysal e Ayse Bingol affinchè la portino a conoscenza di Ebru e Aytac e degli organi di stampa;
alla Presidente del Consiglio Nazionale Forense
al Presidente Urcofer
alla Presidente della Rete Regionale dei C.P.O E.R.
al Direttore de "Il Dubbio" per la divulgazione
alle iscritte e agli iscritti al Foro di Ravenna
RAVENNA, 17 agosto 2020
Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati e delle Avvocate di Ravenna
La Presidente - Avv.ta Sonia Lama
Si pubblica la comunicazione con la quale è stata convocata - in prima convocazione per il giorno 28.07.2020, ore 08.30 e, in seconda convocazione, per il giorno 29 luglio 2020, alle ore 10.00 – l’Assemblea degli iscritti all’Albo ed agli Elenchi speciali dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020
Si pubblicano di seguito le seguenti disposizioni e comunicazioni del 30 giugno 2020 del Presidente del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Sereni Lucarelli e del Procuratore della Repubblica Dott. Alessandro Mancini:
- decreto n. 56 del 30.06.2020 del Presidente del Tribunale con disposizioni per l'accesso ai servizi di cancelleria a partire dal 1° luglio 2020;
- comunicazione prot. n. 956 del 30.06.2020 del Presidente del Tribunale al Consiglio dell'Ordine avente ad oggetto le udienze del mese di luglio per le quali è stata disposta la trattazione da remoto e la trattazione scritta;
- provvedimento del Procuratore della Repubblica del 30.06.2020 con misure organizzative riguardanti gli uffici ed i servizi della Procura per i mesi di luglio ed agosto 2020.
RAVENNA, 30 giugno 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Nell'ambito della ripresa dell'attività ordinaria e con l'auspicio, a breve, di aprire in via definitiva tutti i nostri servizi, è stato programmato un ampliamento dei giorni e degli orari di apertura degli uffici, da valere a fare data dal 1° luglio 2020 per il Consiglio dell'Ordine ed a fare data dal 3 luglio 2020 per la Fondazione Forense Ravennate, come segue e fino a nuove disposizioni.
Si chiede di continuare a privilegiare le interazioni da remoto, telefoniche ed a mezzo mail e pec, nonché l’invio di documenti con tali modalità.
All’interno del Palazzo di Giustizia e dei locali in uso all’Ordine, nonché in quelli della Fondazione Forense Ravennate, posti in via della Lirica, 35, è obbligatorio l’uso della mascherina.
Consiglio dell’Ordine
La Segreteria risponde al telefono dal lunedì al venerdì’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
L’ufficio di Segreteria è aperto:
- il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Per accessi in altri giorni ed orari è necessario l'appuntamento telefonico (0544 404263).
Resta attivo il solo ingresso posto sul cortile interno del Palazzo di Giustizia.
E’ previsto l’ingresso e la permanenza di una sola persona per volta, verificando prima di accedere che la postazione davanti al bancone della Segreteria sia libera.
Resta sospeso il servizio di noleggio toghe.
Fondazione Forense Ravennate
La Segreteria della Fondazione risponde al telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
L’ufficio della Segreteria è aperto:
- il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Per accessi in altri giorni ed orari è necessario l'appuntamento telefonico (0544 422908).
L'accesso dovrà avvenire uno per volta, se necessario con attesa all'esterno avendo cura di evitare assembramenti; si invita a tal fine a collaborare con il personale addetto.
Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna
Le domande di mediazione possono essere depositate in cartaceo oltreché nella Segreteria della Fondazione Forense Ravennate, in Ravenna, via Della Lirica, n. 35, anche nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, negli orari di apertura dei rispettivi uffici sopra esposti.
Da privilegiare, quando possibile, l'invio delle domande di mediazione a mezzo pec (segreteria@ordineavvocatiravenna.eu).
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Ravenna
Il deposito della domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento può essere effettuato via pec (occ@ordineavvocatiravenna.eu) o in cartaceo nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, nei medesimi orari di apertura sopra esposti.
RAVENNA, 30 giugno 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblicano i seguenti decreti del Presidente del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Sereni Lucarelli, emessi in data odierna:
- n. 44/2020 con il quale sono disposte Linee Guida per le udienze del Tribunale di Ravenna per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020;
- n. 45/2020 con il quale sono disposte Linee Guida per le udienze degli Uffici del Giudice di Pace di Ravenna, Faenza e Lugo per lo stesso periodo;
- n. 46/2020 con il quale sono disposte Linee Guida per deposito atti e per gli accessi al Tribunale ed agli Uffici del Giudice di Pace di Ravenna, Faenza e Lugo, per il medesimo periodo.
Il Procuratore della Repubblica di Ravenna Dott. Alessandro Mancini, a sua volta, ha emesso nei giorni scorsi Misure Organizzative, da valere dal 12 maggio 2020, con le quali ha disposto analoghe limitazioni orarie e di accesso agli uffici della Procura.
Specifiche Linee Guida per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio sono state emanate anche dal Dirigente Unep del Tribunale di Ravenna Dott. Daniele Ferlini.
Dobbiamo quindi affrontare da domani la cosiddetta “Fase 2” con le limitazioni, non indifferenti, previste dai suddetti provvedimenti, che sappiamo tuttavia stabilite a tutela delle superiori esigenze di garanzia e tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia e dell’utenza pubblica.
Confidiamo che la situazione possa definitivamente risolversi in tempi ragionevoli, in modo che il Palazzo di Giustizia possa tornare al più presto alla sua normale e piena attività.
RAVENNA, 11 maggio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
RAVENNA, 4 maggio 2020
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna
La Presidente
Avv.ta Sonia Lama
Si pubblicano i protocolli per la trattazione delle udienze civili con collegamento da remoto e tramite trattazione scritta intervenuti il 2 maggio 2020 tra il Consiglio dell'Ordine, il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica di Ravenna, da valere per il periodo dell'emergenza sanitaria.
RAVENNA, 4 maggio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblicano le Misure Organizzative disposte il 7 maggio dal Procuratore della Repubblica di Ravenna Dott. Alessandro Mancini per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.
RAVENNA, 8 maggio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblicano le Linee Guida del Dirigente dell'Ufficio Unep del Tribunale di Ravenna Dott. Daniele Ferlini per il periodo di ripresa delle attività, dal 12 maggio al 29 giugno 2020, riguardanti tra l'altro lo sportello di ricezione atti, i relativi orari, i colloqui con il personale Unep, gli accessi in loco, il rilascio immobili e tutte le modalità pratiche di accesso ed esecuzione del servizio.
RAVENNA, 29 aprile 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Di seguito i decreti del Presidente del Tribunale di Ravenna emessi nel corso dell'emergenza sanitaria a norma del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 e del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020:
- decreto n. 46 dell'11 maggio 2020 con linee guida per deposito atti e accessi alle Cancellerie del Tribunale di Ravenna e degli Uffici del Giudice di Pace di Ravenna, Faenza e Lugo;
- decreto n. 45 dell'11 maggio 2020 con linee guida per le udienze degli Uffici del Giudice di Pace di Ravenna, Faenza e Lugo;
- decreto n. 44 dell'11 maggio 2020 con linee guida per le udienze del Tribunale di Ravenna per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020;
- decreto n. 36 del 14 aprile 2020 con linee guida per il periodo fino all'11 maggio 2020 (decreto n. 31/2020) e per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (decreto n. 34/2020);
- decreto n. 34 del 3 aprile 2020;
- decreto n. 31 del 20 marzo 2020;
- decreto n. 26 del 10.03.2020;
- decreto n. 29 del 12.03.2020.
RAVENNA, 11 maggio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Nel momento in cui iniziano ad emergere prospettive positive verso il superamento almeno della fase più critica dell’emergenza epidemiologica non possiamo dimenticare il fondamentale impegno che è stato ed è tutt’ora prestato dalle strutture ospedaliere e dai sanitari.
Così come non deve attenuarsi il sostegno pervenuto da tutta la comunità locale fin dal sorgere dell’epidemia, in modo che si possa - con sempre maggiore efficacia - farvi fronte, a beneficio della migliore cura degli affetti dal virus e della stessa prevenzione.
L’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la Fondazione Forense Ravennate hanno deliberato congiuntamente l’opportunità, in questa fase, di un aiuto diretto in favore dell’Ospedale di Ravenna per l’acquisto di macchinari, attrezzature e tecnologia necessari nell’attività di supporto e ventilazione, per potenziare l’attività endoscopica diagnostica dei casi dubbi ed il monitoraggio telemetrico per il controllo dei parametri vitali a distanza, fondamentale per chi è costretto all’isolamento.
Poiché a tal fine è stata recentemente costituita la Onlus “AIR Amici Insieme per Ravenna”, l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la Fondazione Forense Ravennate invitano gli Avvocati, nonché quanti siano interessati e lo ritengano, a portare il loro contributo con un versamento, entro il 20 maggio 2020, sul c/c intestato alla Onlus con IBAN: IT34O0306909606100000172233 indicando la causale “Avvocati pro Ospedale di Ravenna”.
RAVENNA, 23 aprile 2020
Ordine degli Avvocati di Ravenna Fondazione Forense Ravennate
Si pubblicano i seguenti provvedimenti della Corte d'Appello di Bologna emessi nel periodo dell'emergenza sanitaria:
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 97/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 79/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 68/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 67/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 66/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 63/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 60/2020
- comunicazione della Corte d'Appello di Bologna del 12 marzo 2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 57/2020
- decreto del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna n. 55/2020
RAVENNA, 5 maggio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Giungono da più parti, su media nazionali e canali social, pubblicità di sedicenti "avvocati specialisti" che, con termini poco chiari ed ingannevoli, offrono prestazioni legali di vario genere collegate all'emergenza epidemiologica in corso, arrivando a proporre assistenza per avviare azioni legali nei confronti di medici, infermieri ed ospedali o insoliti suggerimenti circa possibili “rimedi” giudiziari per ovviare alle violazioni delle disposizioni normative che vietano l’ingiustificata circolazione dei cittadini.
Si tratta di iniziative messe in atto da soggetti non legittimati ad esercitare la tutela legale, in violazione al divieto di esercizio abusivo della professione, o addirittura da professionisti in violazione del Codice Deontologico Forense e della Legge professionale.
Gli Avvocati, che anche in questo periodo di grande difficoltà continuano con responsabilità ad operare per la tutela dei diritti dei cittadini ed a svolgere un insostituibile ruolo di garanzia nei confronti della collettività, non possono tollerare tali gravi episodi e che sia così infangata l'onorabilità della professione forense.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, in una con l’Urcofer - Unione dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia-Romagna, stigmatizza tali odiosi episodi e manifesta assoluta riconoscenza e vicinanza a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e parasanitarie che stanno combattendo per il bene di tutti in questo difficile periodo, anche a rischio della vita.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna vigila e denunzierà senza indugio alcuno ogni forma di condotta vietata dalle norme deontologiche e dalla legge.
RAVENNA, 31 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Con delibera del 23 marzo 2020 il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto della situazione epidemiologica in corso e dei suoi effetti, che anche l’Avvocatura deve affrontare, riservata ogni altra deliberazione:
- ha differito al 15 luglio 2020 il termine per il pagamento da parte di tutti gli iscritti agli Albi del contributo annuale per l’anno 2020;
- ha disposto la riduzione, per l’anno 2020, da € 250,00= ad € 200,00= del contributo per gli Avvocati fino ai 35 anni di età, anche se compiuti nel corrente anno;
- ha deliberato circa gli obblighi di formazione continua per l’anno 2020, nonchè degli anni 2017, 2018 e 2019;
- ha rinviato i termini per gli adempimenti posti a carico degli iscritti all'Albo degli Avvocati dal D.M. n. 47/2016 relativi al triennio 2017/2019, disponendo che gli stessi potranno provvedervi a fare data dal 30.09.2020 e fino al 15.01.2021;
- ha disposto che qualora i Praticanti Avvocati nel semestre in corso non abbiano assistito al numero di udienze previsto potranno recuperare il numero delle udienze mancanti nel semestre successivo; ha rinviato di 90 giorni i termini per il deposito dei libretti; ha sospeso i colloqui con il Consiglio dell’Ordine per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio ed ha invitato gli Avvocati a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti.
Si rimanda ad una attenta lettura della delibera, che si allega.
RAVENNA, 24 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblica la delibera del Consiglio del 25 marzo 2020 trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro della Giustizia, al Ministro del Lavoro, al Ministro della Salute, al Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense ed al Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi dell’Emilia-Romagna
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
ritenuto che le severe misure disposte per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, necessarie per la salvaguardia della salute e della vita, stanno determinando sensibili conseguenze negative nel tessuto produttivo nazionale e nell’economia delle attività produttive e delle famiglie, destinate ad acuirsi con il protrarsi della emergenza, il cui esito non è allo stato prognosticabile;
considerato che gli studi legali, come ogni altra attività economica e professionale, sono parimenti esposti a tutti gli effetti negativi della situazione contingente, a causa del calo verticale del lavoro e degli introiti professionali che garantiscono l’economicità e la continuità dell’esercizio dell’attività, nonché il sostentamento delle famiglie il cui reddito dipende dall’operatività dello Studio;
rilevato che nel quadro delle misure adottate dal Governo e dalle altre istituzioni competenti, ed in particolare quelle adottate e da adottare in forza del c.d. decreto “Cura Italia”, non pare sia stato fornito adeguato sostegno alle attività professionali, nello specifico quella degli studi legali, con misure quantomeno equiparabili a quelle di altri settori economici, nell’ottica di una necessaria “fiscalizzazione” dell’onere sociale ed economico conseguente l’emergenza di natura straordinaria ed eccezionale, anche a supporto degli Enti Previdenziali Privati per consentire loro di poter svolgere nuovi compiti indennitari ed assistenziali in favore del ceto professionale di riferimento;
ritenuto indispensabile un intervento straordinario ed organico, a sostegno della professione forense e degli studi professionali, già inoltre provati da un trascorso decennio di severa crisi economica;
osservato come sia necessario prevedere ulteriori specifiche norme di carattere processuale e sostanziale intese ad evitare al professionista attinto dal Covid-19, o posto in quarantena, con tutto lo staff dello studio, le conseguenze negative anche responsabilitarie derivanti dalla impossibilità di adempiere gli incombenti processuali in scadenza e le prestazioni professionali dovute;
condivide
le proposte emendative al disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/2020 che risultano avanzate in data odierna dall’Organismo Congressuale Forense (prot. n. 43/2020),
chiede
al Governo ed ai Ministri competenti, di adottare in via di urgenza, ogni misura necessaria per il sostegno dell’Avvocatura, quali, a titolo esemplificativo:
1. previsione di norme processuali e sostanziali di salvaguardia anche per la remissione in termini e per il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti giudiziali in cui sia officiato della difesa di una parte un Avvocato colpito da infezione da Covid-19 e/o assoggettato alle misure di quarantena, anche precauzionale, per l’impossibilità del professionista e dei relativi collaboratori di studio di poter svolgere qualsivoglia attività difensiva o informativa in relazione agli incarichi difensionali assunti;
2. riduzione temporanea della garanzia di equilibrio finanziario della gestione previdenziale di Cassa Forense, attualmente demandato a bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni (art. 24, comma 24 del D.L. n. 201/2011), per consentire all’Ente di disporre di maggiori risorse da destinare all’assistenza degli Avvocati in questo periodo emergenziale;
3. accelerazione dei tempi per l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti delle modifiche ai regolamenti di Cassa Forense, necessarie per rendere possibile la destinazione di maggiori risorse all’assistenza;
4. riduzione dell’aliquota fiscale sugli investimenti a carico della Cassa Forense (26%), parificandola a quella riconosciuta ai fondi pensione (20%) per almeno due anni, in modo da consentire di liberare risorse in favore dell’Avvocatura;
5. defiscalizzazione dei contributi per gli interventi assistenziali di Cassa Forense;
6. attuazione delle varie proposte formulate dall’Associazione degli Enti di Previdenza Privati - ADEPP per fare fronte alle esigenze degli iscritti e immediata operatività dell’intesa sottoscritta da ADEPP e Cassa Depositi e Prestiti per consentire ai liberi professionisti di beneficiare di uno strumento finanziario in grado di facilitare l’accesso al credito, ai costi più bassi, di importo superiore e senza garanzie aggiuntive, tramite il finanziamento garantito dal Fondo PMI;
7. sospensione, almeno per l’anno in corso, del pagamento Irap;
8. previsione di un meccanismo di recupero fiscale per il periodo di contrazione dell’attività non svolta a valere sui redditi 2020 (dichiarazione 2021);
9. interventi sul mancato volume di ricavi per prestazioni professionali parificato a quello che sarà stabilito per gli altri settori produttivi (industria, servizi bancari e altro);
10. riconoscimento di un credito d’imposta ai locatori degli immobili ad uso studio professionale, attribuendo nell’immediato uno sconto di pari importo nei canoni locatizi pagati dai professionisti conduttori;
11. previsione per tutti gli Avvocati in condizioni di fragilità, per reddito, malattia o età, della fruizione di un importo fisso a titolo di indennità per il periodo di durata dei provvedimenti emergenziali in essere;
12. adozione di misure necessarie di carattere assistenziale a sostegno della genitorialità ed a sostegno degli Avvocati che saranno chiamati ad assistere i familiari colpiti dall’emergenza sanitaria;
13. accelerazione dei tempi dei pagamenti delle fatture relative ai compensi professionali spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori di ufficio di imputati irreperibili o insolvibili, con riconoscimento della possibilità, per il difensore che abbia ottenuto la liquidazione, di compensare gli importi vantati con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense e con diritto da parte di Cassa Forense di recuperare tali importi detraendoli dalle imposte dovute;
14. cessione pro soluto dei crediti che gli Avvocati Italiani hanno nei confronti dello Stato per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato e già liquidate, ripristinando il meccanismo dell’anticipazione delle Poste Italiane abolito nel 2006;
15. istituzione di strumenti straordinari di credito agevolati, sia quanto alle condizioni finanziarie sia quanto alla valutazione del rischio, eventualmente anche a sconto dei crediti che gli Avvocati vantino nei confronti dei rispettivi clienti;
16. incremento della disponibilità del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto e disciplinato dall’art. 44 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria con la sollecita approvazione del regolamento interministeriale (Lavoro/MEF) che ne consenta immediatamente l’accesso;
17. estensione della moratoria sui finanziamenti prevista dall’art. 56 del D.L. “Cura Italia” per le PMI anche a beneficio dei professionisti nell’ottica doverosa di un’interpretazione estensiva euro unitaria della medesima disposizione;
invita
la Cassa Forense ad assumere fin da ora ogni iniziativa a sostegno dell’Avvocatura, compatibilmente con gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali, eventualmente prevedendo una temporanea eliminazione o riduzione del contributo minimo o altra forma temporanea di alleggerimento dell’onere previdenziale in capo agli Avvocati nel corso del periodo emergenziale e nell’esercizio successivo;
invita
il Consiglio Nazionale Forense ad esonerare gli iscritti ed i Consigli degli Ordini dal contributo dovuto per l’anno 2020 e/o a ridurne l’importo, anche in ragione dell’età degli iscritti, compatibilmente con le esigenze di equilibrio finanziario dell’Ente.
RAVENNA, 25 marzo 2020
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 17 marzo, oltre alle previsioni di natura economica, agli art.li 83, 84, 85 e 86 contiene norme in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile. Inoltre all’art. 106, comma 6, è disposta la sospensione fino al 30 giugno 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, mentre gli art.li 123 e 124 dispongono in materia di detenzione domiciliare e licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà.
Il decreto legge impone una attenta lettura in quanto incide sostanzialmente nell’esercizio della professione forense, non solo in dipendenza dei rinvii delle udienze, con le eccezioni previste e della sospensione dei termini, ma anche per l’introduzione della previsione dello svolgimento delle udienze, civili e penali, mediante collegamenti da remoto [art. 83, comma 7, lett. f)] e mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice [art. 83, comma 7, lett. h], dell'obbligo del deposito telematico anche degli atti introduttivi per i procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello e del pagamento del contributo unificato e della anticipazioni forfettarie unicamente con i sistemi telematici [art. 83, comma 11], per la previsione della partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto e dell’esecuzione delle comunicazioni e notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore [art. 83, commi 12 e 13].
Si tratta di una normativa comprensibile in ragione dell’attuale emergenza epidemiologica; quando quest’ultima sarà cessata, alcune contingenti previsioni, come la partecipazione alle udienze da remoto, non dovranno tuttavia in alcun modo essere considerate quali precedenti per incidere ulteriormente sulle garanzie ed i diritti dei difensori e delle parti nel processo.
Si pubblicano una prima Scheda di analisi del decreto predisposta dal Consiglio Nazionale Forense, nonché la Guida operativa predisposta dall’Organismo Congressuale Forense, che ha altresì redatto una Scheda riguardante i rapporti di natura familiare ed i diritti fondamentali delle persone e dei minori ed un Documento illustrativo su fiscalità ed altre provvidenze economiche per gli studi professionali.
Per quanto riguarda in particolare lo svolgimento delle udienze da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, per il cui utilizzo si stanno orientando quasi tutti gli uffici giudiziari a seguito del provvedimento in proposito già emanato dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, si ringrazia l’Associazione Italiana Giovani Avvocati per il Tutorial per l’udienza in videoconferenza, che la Sezione di Ravenna dell’Aiga ci ha segnalato e che si pubblica. Sulla stessa tematica della partecipazione del difensore all'udienza in videoconferenza con la piattaforma informatica Microsoft Teams analogo interesse ha il Tutorial del Consiglio Superiore della Magistratura.
RAVENNA, 21 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Con decreto immediatamente esecutivo adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 7-bis dell'Ordinamento Giudiziario, che si pubblica, il primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto la soppressione di tutte le udienze e adunanze camerali fissate nel settore civile nel periodo dal 23 al 10 aprile 2020, stabilendo il rinvio delle relative cause a nuovo ruolo, salvo quelle di cui all’art. 2 comma 2 lett. g) del Decreto Legge n. 11/2020, che - previa individuazione - saranno rifissate a udienza o camera di consiglio successiva al 31 maggio 2020.
Nel settore penale tutte le udienze e adunanze camerali già fissate nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 lett. g) del Decreto Legge n. 11/2020, sono rinviate d’ufficio e fuori udienza a data successiva al 31 maggio 2020.
Nel decreto sono altresì contenute disposizioni per individuare le udienze per la trattazione dei procedimenti nei quali scadono i termini di cui all’art. 304 cpp e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste ed applicate misure di sicurezza detentive, nonché ulteriori disposizioni per la trattazione dei ricorsi nei quali i detenuti, imputati, proposti e loro difensori abbiano fatto pervenire anche a mezzo pec - agli indirizzi indicati nell'allegato contenuto in calce al decreto - entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto nel sito istituzionale internet della Corte, la relativa richiesta alla competente Cancelleria della Corte.
E’ pure stabilito che per i ricorsi da trattare nel periodo 23 marzo - 31 maggio 2020 i difensori possono far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo pec; per i procedimenti rinviati ex officio il termine sarà computato con riferimento alla nuova data di udienza che sarà fissata.
Si invita ad una attenta lettura del decreto.
RAVENNA, 13 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, stante la situazione eccezionale venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, ha deciso la sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020 per tutti gli iscritti.
Cassa Forense ha inoltre attivato in favore degli iscritti una serie di misure a tutela della salute che, in un momento di estrema emergenza, consentono di utilizzare strutture sanitarie private ed ulteriori servizi, sia per l'emergenza stessa, sia per ulteriori urgenti necessità sanitarie, quali visite specialistiche, accertamenti diagnostici, medicina preventiva, ecc.
Le informazioni relative alle misure adottate, tra le quali la possibilità per gli iscritti di attivare una card gratuita che consente di beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo di numerose strutture di eccellenza convenzionate con la Società VIS Valore In Sanità, sono consultabili all'indirizzo http://www.cassaforense.it/in-primo-piano/emergenza-covid-19-misure-urgenti/
Si pubblica comunicato pervenuto dal Presidente il 13 marzo.
RAVENNA, 13 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L’art. 2, comma 6, del Decreto Legge n. 11/2020, in vigore dall'8 marzo 2020, ha previsto fino al 31 maggio 2020 l'obbligo del deposito telematico anche degli atti introduttivi per i procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello. Come è noto per gli altri atti il deposito era già obbligatorio.
In particolare per il deposito in Corte di Appello degli atti che nelle fasi precedenti erano cartacei, è necessario fare riferimento al protocollo per i procedimenti civili avanti alla Corte d’Appello di Bologna ed a quanto ivi previsto all’art. 2, sub A) e B).
Lo stesso art. 2, comma 6 del Decreto Legge prevede inoltre l'obbligo di provvedere al pagamento del contributo unificato e della anticipazioni forfettarie unicamente con i sistemi telematici.
Oltre alle varie possibilità offerte dai vari gestionali in uso, è possibile procedere tramite il portale dei servizi telematici del Ministero di Giustizia https://pst.giustizia.it effettuando il login con la smartcard o la chiavetta USB e accedendo alla funzione Pagamenti - Pagare con strumenti telematici.
Nella stessa pagina del sito del Ministero è contenuto un vademecum operativo.
RAVENNA, 12 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si rende noto che in data odierna il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, riunitosi in seduta straordinaria, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia ed al Ministro della Salute l'immediata estensione a tutto il territorio nazionale della normativa adottata dall'art. 10 del decreto legge n. 9 del 3 marzo 2020.
Si pubblica la relativa delibera
RAVENNA, 6 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) con delibera del 4 marzo 2020, in ragione delle motivazioni nella stessa esposte, ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 06.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relative alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”.
L’adesione all'astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del Giudice o nella segreteria del Pubblico Ministero oltreché agli altri Avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione.
La delibera del 4 marzo 2020 ed il Vademecum per l’astensione dalle udienze sono pubblicati nel sito web dell’OCF alla pagina www.organismocongressualeforense.news/#
Il Codice di autoregolamentazione dell'astensione dalle udienze è consultabile alla pagina www.organismocongressualeforense.news/wp-content/uploads/2018/01/Codice-di-autoregolamentazione-delle-astensioni.pdf
RAVENNA, 5 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si rende noto che nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, fino a nuove disposizioni, le attività dell' Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna riprendono secondo le seguenti linee guida:
a) a decorrere dal 9 marzo 2020 gli incontri di mediazione si svolgeranno regolarmente secondo i calendari già previsti, evitandosi la partecipazione agli stessi incontri dei tirocinanti Mediatori e dei praticanti Avvocati;
b) per scaglionare maggiormente gli incontri di mediazione saranno utilizzati tutti gli ambienti disponibili: aula n. 18 del Palazzo di Giustizia ed aule di via della Lirica, 35;
c) saranno motivo di differimento della data degli incontri di mediazione già fissati le richieste di rinvio avanzate delle parti in mediazione, dai loro Avvocati e dallo stesso Mediatore, motivate da esigenze di accudimento della prole, conseguenti all'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle comunque motivate con riferimento alla situazione epidemiologica in corso;
d) le attività della Segreteria dell’Organismo di via Della Lirica, 35 avranno regolare svolgimento, con l’adozione da parte della stessa, e con la collaborazione dei Mediatori, di misure di regolazione dell'accesso ai locali al fine di evitare presenze di più persone in attesa;
e) si raccomanda all'utenza di limitare per quanto possibile l’accesso agli uffici e di previlegiare l’appuntamento telefonico, la corrispondenza telefonica (0544 422908 | orari 08.30-12.30 | dal lunedì al venerdì) o a mezzo mail all'indirizzo odm@ordineavvocatiravenna.it;
f) si chiede di preferire il deposito delle domande di mediazione a mezzo pec all'indirizzo segreteria@ordineavvocatiravenna.eu
Alle rituali notifiche/comunicazioni alle parti, anche della domanda di mediazione, provvederà di norma la Segreteria dell’Organismo di Mediazione.
RAVENNA, 3 marzo 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il 29.02.2020 il Procuratore della Repubblica di Ravenna, richiamato il proprio provvedimento del 24.02.2020 ed il decreto emesso nella stessa data dal Presidente del Tribunale, preso atto delle "Misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio di coronavirus Covid-19" adottate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale di Bologna con decreto del 24.02.2020, integrato con provvedimento del 28.02.2020 all'esito della conferenza dei capi degli Uffici del 27.02.2020 (cd "Linee Guida"), ritenuto indispensabile ed urgente adottare misure di cautela per evitare forme di aggregazione di persone all'interno dei locali della Procura della Repubblica, condiviso e richiamato il decreto n. 20/2020 emesso il 28.02.2020 dal Presidente del Tribunale di Ravenna, ha disposto quanto segue:
1 - è confermato il punto di ricezione presso l'attuale sportello del casellario giudiziale, munito di vetro divisorio, per le seguenti attività:
a. deposito degli atti oggettivamente urgenti da parte di avvocati e privati (es. atti in scadenza, richieste relative a indagati detenuti);
b. ricezione gli atti penali provenienti dalla polizia giudiziaria, limitatamente a quelli oggettivamente urgenti (richieste misure cautelari, convalide e altri simili);
2 - presso lo stesso sportello saranno ricevute le richieste di certificati del casellario giudiziale solo se connotate da urgenza, previo pagamento dei relativi diritti, le altre richieste dovendo essere inoltrate tramite il sito della Procura della Repubblica;
3 - l'orario di ricezione degli atti sopra specificati é stabilito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e l'accesso sarà consentito in pari orario, salvo casi urgenti, quali riti per direttissima, convalide arrestati e/o fermati ecc., possibilmente una persona alla volta, mantenendo comunque una distanza adeguata tra gli utenti come da direttive sanitarie già diffuse.
RAVENNA, 29 febbraio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Presidente del Tribunale di Ravenna con decreto n. 20/2020 - preso atto e sulla base delle linee guida per l’attività giudiziaria nell’ambito del Distretto adottate con decreto n. 42/2020 C.A. e n. 56/2020 P.G. del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale di Bologna, che costituiscono parte integrante del provvedimento del Presidente del Tribunale, ha disposto quanto segue.
A decorrere da lunedì 02.03.2020, e fino a nuova disposizione da parte delle Autorità competenti, la regolamentazione delle udienze civili e penali ordinarie che saranno normalmente tenute, sarà la seguente:
Udienze civili
Sarà oggetto di positiva valutazione ai fini del rinvio di udienza, ogni istanza collegata o connessa con l'impedimento sanitario derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica presentata dalle parti e dal PM mediante il PCT entro le ore 10.30 del giorno lavorativo precedente e con onere dei procuratori delle parti di avviso ai testimoni rispettivamente citati ed ai CTU.
In tali casi, verrà disposto il rinvio dell'udienza da parte del Giudice assegnatario, anche a tutela della genitorialità.
Udienze penali
Sarà oggetto di positiva valutazione ai fini del rinvio di udienza, ogni istanza collegata o connessa con l'impedimento sanitario derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica
presentata dagli Avvocati e dalle parti tempestivamente inviata a mezzo pec.
Per le istanze dirette alla cancelleria GIP/GUP potrà essere utilizzato il seguente indirizzo gipgup.tribunale.ravenna@giustiziacert.it; per le istanze dirette alla cancelleria del dibattimento penale potrà essere utilizzato l’indirizzo dibattimento.tribunale.ravenna@giustiziacert.it.
In tali casi, verrà disposto il rinvio dell'udienza da parte del Giudice assegnatario, anche a tutela della genitorialità.
Non compariranno alle udienze ordinarie i soggetti che provengono dalle zone cd focolaio dell'infezione, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle Autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi come indicati dal Decreto del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 23-2-2020 e da successive eventuali integrazioni.
La loro mancata comparizione sarà considerata legittimo impedimento.
Restano espressamente ferme le disposizioni già impartite con il decreto del Presidente del Tribunale del 24.02.2020, relative:
alle udienze di convalida di arresti e fermi, procedimenti con rito direttissimo, delle udienze di riesame ed appello su misure cautelari reali, udienze di interrogatori di garanzia ex art 294 cpp, delle udienze con detenuti i cui termini di custodia scadano entro il 31.03.2020; udienze cautelari civili e ogni altra udienza sottratta all’applicazione della legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini;
agli accessi ai locali del Palazzo di Giustizia per attività urgenti ed indifferibili, nonché per il deposito di atti in scadenza;
RAVENNA, 28 febbraio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si pubblicano di seguito tutte le disposizioni che risultano adottate in data odierna dai seguenti organi giudiziari del Distretto di Corte d’Appello di Bologna a seguito del DL n. 6 del 23.02.2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 emessa dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna:
Corte d’Appello e Procura Generale della Repubblica di Bologna
Tribunale di Ferrara
Tribunale e Procura della Repubblica di Modena
Tribunale di Piacenza
Tribunale di Ravenna d'intesa con la Procura della Repubblica di Ravenna
Tribunale di Reggio Emilia
Tribunale di Rimini
Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Si pubblicano il decreto n. 16/2020 del Presidente del Tribunale di Ravenna 24/02/2020 e la comunicazione in pari data del Procuratore della Repubblica di Ravenna, con i quali è stato disposto:
- il rinvio d’ufficio, fino alla data del 1° marzo 2020 di tutte le udienze civili e penali, con esclusione delle udienze e riti ivi indicati;
- la sospensione, salvo casi urgenti, dell’attività di asseverazione di perizie, rinuncia e accettazione di eredità;
- l’accesso al Palazzo di Giustizia esclusivamente per attività urgenti e indifferibili, nonché per il deposito di atti in scadenza;
- il rigoroso rispetto del deposito telematico degli atti, delle istanze e di eventuali offerte d’acquisto, con riferimento ai procedimenti civili, esecutivi e concorsuali;
- l’istituzione, per il deposito cartaceo dei soli atti urgenti civili e penali, di punti di ricezione all’interno del Palazzo di Giustizia, specificamente indicati nel decreto e nella comunicazione del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica, nelle quali sono pure indicati gli orari.
Si invita ad una attenta lettura ed esame dei provvedimenti sopra citati.
Si pubblicano altresì il testo del DL n. 6 del 23.02.2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 emessa dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna.
Ravenna, 24 febbraio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio dell’Ordine nella sua adunanza del 21 gennaio 2020 ha approvato il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrità 2020-2022 dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
Il Piano si allega alla presente ed è inoltre pubblicato nella sezione «Amministrazione Trasparente» di questo sito, in «Disposizioni Generali».
Ravenna, 31 gennaio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Pubblichiamo il comunicato dell’URCOFER del 29 gennaio 2020 con il quale i Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia-Romagna, a nome dell’Avvocatura del Distretto, manifestano totale solidarietà e sostegno all'Avv. Roberto D'Errico di Bologna, oggetto di minacce riguardanti un incarico difensivo da lui assunto.
30 gennaio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Avvocatura ravennate intende ricordare la giornata del 24 gennaio dedicata, a far data dalla sua istituzione, ossia dal 2009, agli Avvocati e alle Avvocate in pericolo per non dimenticare la necessità di mantenere alta l'attenzione su scenari in cui colleghi e colleghe sono impegnati in prima linea nella difesa dei diritti umani e nella difesa di chi è chiamato alla tutela di detti diritti - nella denuncia dello svuotamento dello Stato di diritto, della corruzione del sistema giudiziario, dell'utilizzo sistematico del diritto penale per silenziare le opposizioni e perseguitare le minoranze.
Nel dar seguito alla richiesta inviata dal COA di Ravenna lo scorso marzo alle Istituzioni nazionali di competenza, avente riguardo la liberazione dell'avvocata Nasrin Sotoudeh ancora ristretta nel carcere di Evin, e di tutti i colleghi e le colleghe detenuti/e in ragione dell'esercizio della professione forense, questo Comitato esprime la propria ferma opposizione e contrarietà a tutti i sistemi che inneggiando a legislazioni di emergenza, introducono disposizioni liberticide in base alle quali è sufficiente l'utilizzo dei social network, la partecipazione a una manifestazione di protesta, la sottoscrizione di un appello o il capo scoperto dal velo (per la sola donna), per identificare l'Avvocato con il proprio assistito confondendo l'esercizio della funzione difensiva dei cittadini con la difesa dei reati. Essere Avvocati oggi impone la consapevolezza di avere un ruolo costituzionale e sociale da svolgere, in difesa dello Stato di diritto e della democrazia.
Nell'informare tutti i colleghi e le colleghe interessati/e che sono state ordinate alla competente commissione del CNF, ulteriori copie del Manuale per Osservatori Internazionali dei Processi già distribuite in occasione dell'iniziativa del 30 ottobre scorso presso il Teatro Rasi e che dovrebbero essere disponibili presso la Segreteria dell'Ordine locale a far data dal mese prossimo, questo Comitato facendo proprie le parole degli autori del manuale, rammenta che <<sotto la toga ci sono colleghe e colleghi portatrici e portatori di diverse identità e visioni della realtà che ci circonda, accomunati dalla medesima condivisione della funzione sociale dell'avvocatura nel salvaguardare la democrazia, promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali e contribuire alla promozione e allo sviluppo di società, istituzioni e processi democratici in Italia, in Europa e nel mondo>>.
24 gennaio 2020
La Presidente del Comitato Pari Opportunità
Avv. Sonia Lama
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 16 c.m. ha proclamato, per i motivi nella stessa indicati, secondo le vigenti regole di autoregolamentazione e con esclusione dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 28 gennaio 2020, con esclusione dei circondari nella medesima delibera indicati.
20 gennaio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Tribunale di Ravenna sulla base delle direttive ministeriali, volte alla semplificazione e velocizzazione della procedura di liquidazione delle spese di giustizia, ha deciso di adottare la procedura di emissione dei mandati di pagamento mediante importazione dell’istanza web inserita nella piattaforma SIAMM, in quanto ritenuta migliorativa dei tempi di liquidazione, anche in relazione alla carenza di personale e del cospicuo aumento delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio e degli irreperibili.
Nel corrente anno 2020 la trasmissione dell’istanza di liquidazione tramite la procedura “istanza web” sarà obbligatoria per il solo settore penale. Le modalità in vigore per il settore civile restano pertanto immutate.
E’ già stata avviata una fase sperimentale che avrà termine al 31 marzo 2020, data fino alla quale saranno ancora accettate le istanze di liquidazione presentate con la modalità ordinaria finora utilizzata.
A partire dal 1° aprile 2020 saranno invece accettate solamente le istanze presentate/depositate con le nuove modalità.
Si allega la relativa comunicazione della Dirigente del Tribunale di Ravenna Dott. A. Migliani che contiene ogni ulteriore precisazione, unitamente al vademecum contenente le istruzioni per la registrazione e la trasmissione delle istanze di liquidazione on-line.
Si conferma che tali nuove modalità per l’anno 2020 dovranno essere seguite solamente per le istanze afferenti al settore penale e che restano immodificate le modalità in vigore per il settore civile.
20 gennaio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
E' attivo il nuovo gestionale del Consiglio Nazionale Forense per l'iscrizione/permanenza/cancellazione nell'elenco unico nazionale per le difese d'ufficio "GDU" all'indirizzo https://gdu.consiglionazionaleforense.it che è raggiungibile anche dal sito istituzionale dello stesso CNF https://consiglionazionaleforense.it
Per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle istanze attraverso la piattaforma, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 0668417888 attivo dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
Entro e non oltre il 17 febbraio 2020 gli Avvocati che intendono mantenere la loro iscrizione (permanenza) nell'elenco unico dei difensori d'ufficio, dovranno necessariamente completare la procedura online, con la precisazione che le udienze da indicare dovranno essere quelle dell'anno 2019 e dichiarare di essere in regola con la formazione per l'anno 2018.
20 gennaio 2020
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Pubblichiamo il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2020 predisposto, a norma del Regolamento per la formazione continua, dal Consiglio dell’Ordine in collaborazione con la Fondazione Forense Ravennate, che, nel corso dell’anno, potrà essere implementato con altri eventi formativi.
17 dicembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Si segnala che tramite collegamento al Portale dei Servizi Telematici è possibile accedere alla banca dati "Archivio Giurisprudenziale Nazionale", che contiene la giurisprudenza di merito in materia civile dei Tribunali e delle Corti d’Appello del territorio nazionale.
Per accedere al servizio è necessario, previo inserimento nel pc della smart card o della chiavetta USB contenente il certificato di autenticazione, effettuare il login cliccando prima su "Effettua Login" e quindi, nella pagina che si apre, su "Smart card", inserendo il pin per il punto di accesso telematico.
Dovrà poi essere selezionato il pulsante "Accedi" accanto alla dicitura "Archivio Giurisprudenziale Nazionale - Banca dati giurisprudenza di merito".
Saluti cordiali
5 dicembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Dirigente UNEP del Tribunale di Ravenna, stante l’attuale grave carenza di organico e la limitata presenza in servizio del personale addetto all’ufficio, ha disposto le seguenti modifiche temporanee del servizio esterno di notificazione:
- la notificazione degli atti civili nei territori dei comuni di Faenza, Brisighella Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Solarolo e Bagnara di Romagna sarà effettuata a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi eccezionali da valutarsi e concordarsi con il funzionario UNEP Giulia Villanova o l’Ufficiale Giudiziario Stefania Balestra, competenti per tali territori;
- la notifica degli atti civili nel territorio del comune di Russi sarà effettuata a mani, senza necessità di preventiva comunicazione, dal funzionario UNEP Dr. Daniele Ferlini;
- il servizio notificazione resta immutato per i rimanenti territori della provincia di Ravenna;
- il servizio esecuzioni (pignoramenti, sfratti, sequestri) continuerà ad essere regolarmente espletato.
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
La Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, congiuntamente, hanno avanzato alcune proposte di modifica al decreto fiscale 2020 all’esame del Parlamento. Le proposte di modifica riguardano la richiesta di rimodulazione dei criteri di determinazione della Tari per gli studi professionali, la possibilità di detrarre le spese legali per i cittadini, la deducibilità di spese professionali, la richiesta di differimento del periodo di prima applicazione degli ISA - indici sintetici di affidabilità, il contrasto alle indebite compensazioni, il pagamento mediante carte di credito, la necessità di semplificazioni a favore del professionista e della piccola-media impresa, il regime forfettario - flat tax, l’incremento della dotazione dei fondi economici per l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, misure a sostegno della professione di Avvocato e misure in tema di sostegno delle attività della Cassa di previdenza degli Avvocati.
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Con provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del 14.10.2019 l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) istituito dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna in attuazione della legge n. 3/2012 è stato iscritto al n. 252 del relativo Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
La presentazione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Ravenna, che sarà pienamente operativo a fare data dal 1° gennaio 2020, avrà luogo il 9 dicembre 2019, ore 11.30, nell’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna.
Saluti cordiali
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Cari Colleghi,
i Presidenti degli Ordini Forensi di Bologna, Modena, Parma, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Piacenza, riuniti a Bologna in data odierna, hanno provveduto alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere dell’Urcofer - Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna.
A voti unanimi sono stati eletti come Presidente l’Avv. Mauro Cellarosi, candidato dal nostro Ordine, come Vicepresidente l’Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di Bologna, come Segretario l’Avv. Simona Cocconcelli di Parma e come Tesoriere l’Avv. Giovanni Giuffrida di Piacenza.
Saluti cordiali
21 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio Nazionale Forense - che ha adottato il nuovo «Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le Difese di Ufficio», in vigore dal 27 ottobre 2019 e che sostituisce il precedente risalente al 2015 - comunica che si è dotato di una nuova piattaforma informatica gestionale per le richieste di iscrizione, permanenza e cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio e che, in vista della sua prossima attivazione, l’accesso alla vecchia piattaforma già in uso verrà disabilitato in data 20 novembre 2019 per il successivo periodo di giorni 50.
Per quanto riguarda le istanze di permanenza scadenti il 31.12.2019 il periodo di interruzione del servizio sarà recuperato di giorni 30 al fine di compensare il periodo in cui l’accesso sarà disabilitato.
Al fine di garantire la tempestività dell’evasione delle domande di prima iscrizione, le stesse, corredate del parere del Consiglio dell’Ordine, potranno essere inoltrate via pec all’indirizzo difesediufficio@pec.cnf.it
La nuova piattaforma gestionale sarà operativa dal 15 gennaio 2020; pertanto le istanze di permanenza per l’anno 2020 dovranno inderogabilmente essere presentate entro il 15 febbraio 2020.
Il CNF informa infine che, come da Regolamento in vigore dal 27 ottobre 2019, gli Avvocati che non hanno presentato istanza di permanenza nel sistema di gestione dell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio (GDU) e quelli che hanno ricevuto parere negativo da parte dei Consigli dell' Ordine in forza della disposizione normativa che, in caso di cancellazione volontaria o mancata presentazione della domanda di permanenza, ne impediva la reiscrizione prima di due anni dalla delibera di cancellazione, e che per tali motivi sono stati cancellati dall'Elenco Unico Nazionale, potranno presentare istanza di nuova iscrizione attraverso la nuova piattaforma gestionale.
Saluti cordiali
15 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale che si allega unitamente allo schema di presentazione della prima domanda di iscrizione. Quest’ultima dovrà pervenire all’Ente entro la data del 16.11.2019.
Cordiali saluti
20 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il nuovo «Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio».
Il nuovo Regolamento andrà in vigore dal 27 ottobre 2019 e sostituisce integralmente il precedente risalente al 2015.
Le ragioni che hanno portato alla nuova regolamentazione sono indicate nella relativa Relazione illustrativa.
10 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio Nazionale Forense ai sensi degli art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017, ottenuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze, ha emanato le «Regole tecniche» in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli Avvocati sono esposti nell’esercizio della loro attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei Clienti.
Alle «Regole tecniche» sono allegati i «Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata», corredati dalla modulistica preparata dallo stesso Consiglio Nazionale a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e da utili linee guida.
E’ così concluso l’iter, iniziato dopo l'emanazione del D.Lgs. 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva UE in materia di antiriciclaggio n. 2015/849, ha attribuito in via ufficiale agli “organismi di autoregolamentazione” e quindi agli organismi nazionale di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa - tra essi il Consiglio Nazionale Forense - il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli Avvocati.
Le «Regole tecniche» facilitano l'attività dell'Avvocato in quanto circoscrivono il perimetro di applicazione di una normativa che, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, si è rivelata eccessivamente penalizzante e forniscono utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.
10 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
CERT-PA, la struttura che opera all'interno dell'Agenzia per l’Italia Digitale e che è preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni, comunica di avere rilevato nell'ultima settimana un campagna malevola di phishing veicolata su PEC italiane con finti riferimenti a fattura firmate (.p7m), i cui dettagli sono disponibili alla seguente URL
https://www.cert-pa.it/notizie/massiva-campagna-di-phishing-veicolata-su-pec-con-finti-riferimenti-a-fatture-firmate-p7m/
In particolare diverse migliaia di email PEC sono state veicolate verso caselle email PEC appartenenti a professionisti iscritti ad ordini professionali, tra i quali il nostro, come confermato anche da alcuni Colleghi.
La campagna di diffusione risulta in corso a danno di molte utenze italiane titolari di caselle PEC.
Come indicato da CERT-PA si consiglia di non dar seguito a comunicazioni PEC provenienti da utenze “sconosciute” e che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio.
11 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna ha un nuovo indirizzo mail, già attivo, che è il seguente: odm@ordineavvocatiravenna.it
20 settembre 2019
La Segreteria
Si comunica che dal corrente mese è possibile provvedere al ritiro dei fascicoli di parte del Tribunale di Ravenna, preso l’aula n. 18 nella sola mattinata del venerdì.
In tal modo l’aula n. 18 può essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di mediazione disposti dall’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna per tutti gli altri giorni della settimana, con la sola esclusione del sabato. Per casi particolari/urgenze è possibile, in accordo con la Segreteria dell’Ordine, accedere all’aula n. 18 per il ritiro dei fascicoli anche in altra giornata, compatibilmente con lo svolgimento di incontri di mediazione che siano in corso.
21 settembre 2019
La Segreteria
E’ stato sottoscritto il 02.07.19 dal Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin un Protocollo d’intesa per l’istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per la professione forense; il monitoraggio riguarderà il rispetto e l’applicazione della disciplina dell’equo compenso (art. 13-bis della legge 247/2012) , anche da parte dell’Autorità Giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese nei rapporti con i privati e la pubblica amministrazione ed avverrà tramite il Nucleo centrale istituito presso il Ministero ed una rete che opererà a livello locale con la partecipazione dei Nuclei locali disposti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati. Il Consiglio dell’Ordine, condividendo l’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e del Ministro della Giustizia, nella sua adunanza del 09.07.19 ha deliberato l’istituzione di un Nucleo locale di monitoraggio per il territorio circondariale di Ravenna ed ha nominato quale Responsabile l’Avv. Antonio Farini.
RAVENNA, 1 agosto 2019
Il Presidente
Sergio Gonelli
Cari Colleghi,
il 15 aprile 2019, alle ore 11.30, nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale - in occasione dell’evento “PIER PAOLO CASADEI MONTI Un ricordo del magistrato e dell’uomo di giustizia”- interverrà il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Avv. David Ermini, al quale porteranno i loro indirizzi di saluto il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Presidente del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Sereni Lucarelli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Dott. Alessandro Mancini ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna Avv. Sergio Gonelli.
L’incontro è stato organizzato, in collaborazione anche con il nostro Ordine, in ricordo di Pier Paolo Casadei Monti, già Magistrato presso gli uffici giudiziari di Ravenna, componente del CSM e Senatore della Repubblica nella XII e XIII legislatura fino alla sua prematura scomparsa avvenuta il 14.06.1996, al quale, nel corso della giornata, sarà intitolata la sala riunioni dell’ufficio di presidenza del Tribunale.
I Colleghi sono invitati a partecipare.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Valentina Fussi
Cari Colleghi,
con legge 11.02.19, n. 12 sono state apportate modifiche agli art.li 495 cpc (delle quali si dovrà tener conto anche nella predisposizione degli atti di pignoramento per gli avvisi da rendere al debitore), 560 e 569 cpc.
Le modifiche, evidenziate nell’allegato ed in vigore dal 13.02.19, non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Cordiali saluti
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
si allega la relazione sull'attività consiliare dell'anno 2018 presentata in occasione dell'assemblea del 24 gennaio 2019.
Con i migliori saluti
Il Consiglio
La Cancelleria Penale Dibattimentale ha comunicato in data odierna che da lunedì 1 ottobre 2018 è diventato operativo un “front office”, aperto al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12.30.
All’inizio del corridoio della Cancelleria è posto l’elenco di turnazione che individuerà di giorno in giorno un operatore preposto e sulla porta dell’incaricato si troverà un cartello FRONT OFFICE.
L’operatore incaricato accetterà tutte le istanze che provvederà a distribuire, a fine mattina, ai colleghi di competenza, nonché le richieste di visione fascicoli.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849.
La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza, tuttavia, abrogarlo.
Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per quanto riguarda gli Ordini professionali le indicazioni sono le stesse riportate dalla normativa previgente e consistono, essenzialmente, nella funzione di promozione, ovvero nel compimento di attività di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio (comunicazioni ed iniziative formative) .
Si è, infine discusso, se spetti agli Ordini il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti: sul punto, il CNF ritiene, al momento, che ai COA non siano affidati nuovi e/o particolari poteri ispettivi e/o di indagine, se non secondo i consueti criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale (n. 405 24 ottobre – 2 novembre 2005) in base ai quali le istituzioni ordinistiche “assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” .
Provvediamo, comunque, ad allegare per la Vs. verifica e consultazione:
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
---------- ALLEGATI ----------
Antiriciclaggio - CNF FAQ 2017
D. Lgs 90-2017
N. 10-C-2017 ( antiriciclaggio - linee guida per gli avvocati aggiornate al 14 07 2017 )
Gentili Colleghi,
il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849.
La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza, tuttavia, abrogarlo.
Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per quanto riguarda gli Ordini professionali le indicazioni sono le stesse riportate dalla normativa previgente e consistono, essenzialmente, nella funzione di promozione, ovvero nel compimento di attività di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio (comunicazioni ed iniziative formative) .
Si è, infine discusso, se spetti agli Ordini il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti: sul punto, il CNF ritiene, al momento, che ai COA non siano affidati nuovi e/o particolari poteri ispettivi e/o di indagine, se non secondo i consueti criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale (n. 405 24 ottobre – 2 novembre 2005) in base ai quali le istituzioni ordinistiche “assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” .
Provvediamo, comunque, ad allegare per la Vs. verifica e consultazione:
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
---------- ALLEGATI ----------
Antiriciclaggio - CNF FAQ 2017
D. Lgs 90-2017
N. 10-C-2017 ( antiriciclaggio - linee guida per gli avvocati aggiornate al 14 07 2017 )
Gentili colleghi,
Vi segnaliamo che il DM 37 del 26 aprile 2018 ("Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"), ha apportato sostanziali modifiche ai parametri generali per i compensi giudiziali, l'attività penale, l'attività arbitrale, l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, l'attività stragiudiziale e il c.d. avvocato telematico.
Queste in sintesi le principali novità:
• Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento;
• per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento;
• avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto»;
• avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);
• quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento
Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento
Procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all'intero collegio.
Attività penale
a) elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso: è inserito "il numero degli atti da esaminare", che va ad aggiungersi agli altri già previsti: le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività, l'importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l'autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare;
b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, "possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni cas non oltre il 50 per cento».
Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale
a) il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti).
b) lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché "una parte contro più parti"), sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.
c) ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
B) Attività stragiudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: l'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.
Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale.
Precisiamo, altresì, che:
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Si allega la relazione del Presidente sull’attività del Consiglio dell’Ordine, presentata in occasione dell’assemblea del 10 aprile 2018.
Vi segnaliamo che nella Legge di Bilancio 2018 (commi 274 quinquies e sexies della Legge 27/12/2017 n. 205) - su proposta e impulso del Consiglio Nazionale Forense – è stato finalmente introdotto il diritto delle avvocate in gravidanza e in maternità a invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza, vincolando i calendari delle udienze giudiziarie e condizionando i rinvii.
Sia nel rito civile che in quello penale il periodo gestazionale preso a riferimento è di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successivi.
In ambito civilistico, la gravidanza delle avvocate va ad incidere sui calendari delle udienze, con l’unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente. Pertanto, soltanto in tali limitate ipotesi, l’avvocatessa dovrà necessariamente farsi sostituire da un collega.
La fonte normativa è costituita dal comma 274 quinquies dell’articolo unico della Legge di Bilancio, il quale aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C. prescrivendo che: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».
In ambito penalistico il comma 271 sexies ha novellato l’articolo 420-ter del C.P.P. (« Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”), con inserimento del comma 5 bis: «Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».
Si tratta di un risultato ottenuto grazie all’impegno del CNF con il supporto di tutta l’avvocatura italiana e che pone finalmente rimedio ad un'ingiustificabile diversità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio dell’Ordine
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato”, ai sensi dell’art. 43 comma 2 della legge
31 dicembre 2012 n. 247.
In allegato i due protocolli in oggetto riguardanti la liquidazione, in favore dei difensori, dei compensi conseguenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in esito alla definizione dei procedimenti civili e penali innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna.
Come già avvenuto anche per i Protocolli approvati e in vigore presso il ns. Tribunale, l’obiettivo comune di magistratura e avvocatura
è quello di condividere un modulo volto all'applicazione più snella e predeterminata di criteri di liquidazione sulla scorta delle linee guida e delle tabelle riportate nei Protocolli stessi.
L’auspicata ampia applicazione dei Protocolli dovrebbe rendere più rapida e certa la liquidazione dei compensi e ridurre gli attuali (lunghi) tempi di attesa.
Trattandosi, quindi, di uno strumento utile nell’esercizio della ns. professione, Vi invitiamo a prendere nota del contenuto dei Protocolli e ne auspichiamo un ampio e generalizzato rispetto.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Si comunica che a far data dal 1 marzo 2018, troveranno applicazione le modifiche apportate allo Statuto, al Regolamento ed alla relativa modulistica dell'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine delgli Avvocati di Ravenna.
Gentili Colleghi,
Vi segnaliamo che, a seguito della definitiva approvazione della legge 22 maggio n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novità, sul piano fiscale, in materia di deducibilità delle spese di formazione professionale.
In particolare, l’articolo 9 della legge (intitolato “deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”) ha riformulato in parte l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di cui al D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente deducibili le spese per “l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili solo parzialmente e, più precisamente, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
La disciplina fiscale è stata resa, così, coerente con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense.
La nuova disciplina è già in vigore ed esplica effetti, salvo regimi fiscali incompatibili, a partire dall’anno di imposta 2017.
Si tratta di un importante risultato e di una opportunità in più per l’Avvocatura, conseguita anche grazie all’opera di sensibilizzazione costantemente portata avanti dal ns. C.N.F..
Siamo certi che sarà anche uno stimolo per proseguire con profitto nel ns. percorso di formazione professionale.
professionali.
Il Consiglio.
Gentili Colleghi,
Vi segnaliamo che, a seguito della definitiva approvazione della legge 22 maggio n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novità, sul piano fiscale, in materia di deducibilità delle spese di formazione professionale.
In particolare, l’articolo 9 della legge (intitolato “deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”) ha riformulato in parte l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di cui al D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente deducibili le spese per “l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili solo parzialmente e, più precisamente, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
La disciplina fiscale è stata resa, così, coerente con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense.
La nuova disciplina è già in vigore ed esplica effetti, salvo regimi fiscali incompatibili, a partire dall’anno di imposta 2017.
Si tratta di un importante risultato e di una opportunità in più per l’Avvocatura, conseguita anche grazie all’opera di sensibilizzazione costantemente portata avanti dal ns. C.N.F..
Siamo certi che sarà anche uno stimolo per proseguire con profitto nel ns. percorso di formazione professionale.
professionali.
Il Consiglio.
Vi alleghiamo il protocollo approvato dall'Osservatorio Penale della Corte d'Appello di Bologna sulla liquidazione degli onorari in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e degli irreperibili.
E’, quindi, quanto mai opportuno attenersi ai criteri di commisurazione degli onorari previsti dal protocollo e rispettare le modalità di presentazione delle relative istanze di liquidazione.
Con i migliori saluti
Il Consiglio.
l’Osservatorio della Giustizia penale presso il Tribunale di Ravenna nella riunione del 25 maggio 2017 ha condiviso e predisposto una tabella di “prassi” concernente l’istituto della messa alla prova.
Trattasi di indicazioni di massima fornite dai Giudici della Sezione Penale (e già in applicazione) ove, in relazione alla tipologia di pena, viene indicato il corrispondente periodo di messa alla prova ed il termine massimo di sospensione del processo.
Riteniamo che il prospetto allegato possa rappresentare un riferimento efficace per assicurare uniformità di trattamento verso gli imputati che avanzeranno richiesta di messa alla prova. Nel contempo e grazie alla consultazione della tabella, gli avvocati saranno in grado di anticipare al cliente i tempi di sospensione del processo e la durata del lavoro di pubblica utilità che andranno a svolgere.
Il Consiglio
in riferimento a quanto in oggetto, Vi comunichiamo che presso l'aula 12 del Tribunale è già stata attivata, a cura della Procura della Repubblica, la postazione avvocati che consente l'accesso ai fascicoli già digitalizzati a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini ex art 415 bis c.p.p. e che, nell’attuale fase di sperimentazione, sono quelli delegati al P.M. D.ssa Lucrezia Ciriello.
La responsabile amministrativa del sistema TIAP per la Procura di Ravenna è la D.ssa Barbara Caroli.
La procedura di accesso al servizio per gli Avvocati è così riassumibile:
1) Posto che sull’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. è segnalata in calce l’avvenuta digitalizzazione del relativo fascicolo, il difensore interessato dovrà presentarsi all’ufficio che cura gli adempimenti per i fascicoli in “avviso 415 bis”, dove l’addetto, una volta verificata la legittimazione all’accesso al/i fascicolo/i, provvederà al rilascio della/e password per la consultazione a video del fascicolo/i richiesto/i. La password resta valida per una singola sessione di lavoro;
2) una volta ottenuta la password, il legale si recherà in aula 12, dove, nella postazione predisposta, potrà consultare a video il fascicolo, selezionandone le parti d’interesse e scegliendo se richiederne copia (con o senza urgenza) in formato cartaceo od elettronico (il calcolo dei pagamenti dei diritti da versare è effettuata direttamente dal TIAP e compare sulla richiesta copie);
3) una volta formalizzata la richiesta di copie (che viene inviata telematicamente all’ufficio “415 bis”), il successivo rilascio delle stesse verrà effettuato presso l'ufficio “415 bis” a partire dal terzo giorno successivo in caso di richiesta senza urgenza, oppure entro due giorni in caso di richiesta con urgenza (è considerata urgente la richiesta di rilascio entro i 2 giorni successivi a quello della richiesta stessa).
L'ufficio “415 bis” provvederà alla consegna delle copie previa riscossione dei diritti.
La procedura, non appena sarà estesa ai fascicoli di tutti i magistrati, sarà resa consultabile sul sito www.procura.ravenna.it.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio potrete rivolgerVi anche ai Colleghi Consiglieri Avv. Michele Dell’Edera, Avv. Andrea Visani ed Avv. Laerte Cenni.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Proroga al 31 marzo 2017 del termine per la presentazione dell'istanza per il mantenimento dell'iscirzione nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio.
La circolare in oggetto, che sostituisce integralmente la precedente del 30/06/2015, entrerà in vigore il 1° GENNAIO 2017.
Si segnala che tutti gli iscritti alla data del 30 dicembre 2016, permarranno comunque nei turni, predisposti dai COA, per il primo trimestre del 2017.
In considerazione dello sviluppo del processo civile telematico e della necessità che tutte le componenti del sistema giustizia – magistrati, avvocati e personale di cancelleria – collaborino attivamente per ridurre le criticità che comprimono l’efficienza del sistema, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso la Corte Appello ha stilato un nuovo Protocollo per i procedimenti civili innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
La finalità, appunto, è quella di rendere il “servizio giustizia” efficace e adeguato a soddisfare le aspettative e le necessità del cittadino.
Il Protocollo, che Vi alleghiamo con i relativi allegati, affronta questioni pratiche relative a: iscrizione a ruolo o costituzione delle parti (sia cartacea che telematica), visura dei fascicoli, copia degli atti e delle sentenze, copia degli atti e dei documenti per le controparti, comunicazioni della Cancelleria, redazione degli atti e dei provvedimenti, depositi telematici di atti e documenti endo processuali, organizzazione e trattazione delle udienze nelle sezioni civili e lavoro nonché nei procedimenti in camera di consiglio, modalità di assunzione delle prove, precisazione delle conclusioni, tutela della gravidanza, maternità e genitorialità, pari opportunità e altro.
Si tratta, come specificato nella premessa del Protocollo, di raccomandazioni (dunque senza carattere “normativo”) rivolte a tutte le componenti del sistema nell’intento di perseguire la citata finalità e giungere alla soluzione di molti problemi di carattere pratico.
Ogni Vs. suggerimento o proposta che possa essere utilmente inserita nel testo del Protocollo sarà ben gradita, posto che tutti le Parti che lo hanno sottoscritto hanno assunto l’impegno di aggiornarlo periodicamente.
Il Consiglio organizzerà a breve un incontro di presentazione e illustrazione del Protocollo, cui parteciperà anche un Consigliere della Corte della Corte d’Appello.
A margine dell’incontro tenutosi in data 8 novembre 2016 ed avente ad oggetto “Il sistema di gestione per l'inserimento e mantenimento nell'Elenco Nazionale per i difensori d'ufficio”, appare necessario fornire agli iscritti le seguenti indicazioni, al fine di non incorrere in errori nella procedura di inserimento dei dati all’interno del gestionale presentato dai responsabili della Lextel.
1) Le richieste di iscrizione, permanenza, cancellazione ed iscrizione, si effettueranno esclusivamente accedendo al sito del CNF nella sezione difese d’ufficio (http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio);
2) È necessario dotarsi di dispositivo di firma digitale (smart card o pen drive) con certificato di autenticazione e del certificato di sottoscrizione. Chi non ne è in possesso potrà richiedere il modulo per la richiesta di firma digitale presso la Segreteria dell’Ordine;
3) La richiesta di permanenza nell’Elenco Nazionale ha cadenza annuale con termine al 31 dicembre di ogni anno;
4) Il gestionale chiederà di allegare separatamente in formato PDF, l’autocertificazione con l’elenco delle udienze a cui si è partecipato nell’anno solare in cui la richiesta viene presentata e la dichiarazione di regolarità con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012 con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata;
In via transitoria e solo per l’anno in corso, sarà possibile inserire udienze dal 20 febbraio 2015 e dell’anno 2016 .
Per facilitare la compilazione della domanda si forniscono in allegato, due modelli relativi all’indicazione delle udienze a cui si è partecipato ed all’autocertificazione sugli obblighi formativi, in cui si dovrà indicare anche a quali liste si intende iscriversi (liberi o urgenti). In caso di mancata indicazione si procederà all’iscrizione per entrambe le liste.
Si precisa che la richiesta di inserimento nell’Elenco Nazionale ai fini della permanenza, dovrà essere effettuata anche da chi abbia già presentato domanda al Consiglio dell’Ordine.
In ultimo e per il futuro si chiede di inviare le domande con largo anticipo rispetto alla scadenza in maniera da consentire la speditezza della procedura, atteso che il Consiglio dell’Ordine le dovrà vagliare singolarmente prima di inviarle al CNF per la delibera finale).
Si consiglia di consultare, altresì, la guida all’uso del gestionale fornito dalla Lextel (in allegato) che ha fornito, comunque, un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
dopo ampia elaborazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri della “Commissione Famiglia”, Vi alleghiamo il Protocollo per i Trasferimenti Immobiliari nelle separazioni e divorzi sottoscritto il 26 ottobre dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine.
Auspichiamo possa trattarsi di strumento utile ai fini del migliore e più corretto esercizio della ns. attività professionale.
Il documento sarà sempre disponibile sul sito dell'Ordine nella sezione "Protocolli"
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Al fine di illustrare il decreto legislativo 31/01/2015 n. 6 “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’art. 16 L. 247/12”, l'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha organizzato un incontro con la società Lextel allo scopo di illustrare la piattaforma dedicata del Consiglio Nazionale Forense, a cui sarà necessario ed indispensabile accedere per l’inserimento, il mantenimento o la cancellazione dell’iscrizione dall'Elenco Nazionale dei difensori di ufficio. Le domande, infatti, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente dagli avvocati interessati al CNF - a decorrere dal 1.12.2016 e fino al 31.12.2016 - tramite la piattaforma Lextel (https://gdu.consiglionazionaleforense.it/) secondo le modalità che verranno indicate dai relatori e mediante l'utilizzo di software per la firma digitale, di cui ci si dovrà necessariamente dotare qualora non in possesso. L’incontro si terrà il giorno 8 novembre 2016, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il Grand Hotel Mattei. Il convegno è gratuito e comporterà l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia penale. Per l’iscrizione: accedere a www.isiformazione.it e si ricorda che le iscrizioni chiuderanno il 20 OTTOBRE 2016. Si raccomanda la più ampia partecipazione. Il Consiglio
A seguito all’adozione da parte del CNF delle Linee Guida interpretative per l’applicazione delle disposizioni in materia di difese d’ufficio, gli avvocati che intendano mantenere la propria iscrizione nella lista dei difensori d’ufficio sono tenuti a presentare la relativa domanda - a decorrere dal 1.12.2016 e fino al 31.12.2016 - autocertificando l’esercizio continuativo dell’attività professionale nel settore penale nell’anno 2015 (ed elencando almeno dieci udienze ove è stata prestata assistenza difensiva).
Non vi sono, quindi, oneri di allegazione della relativa documentazione, ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione idonea a dimostrare la partecipazione alle udienze.
Per agevolare il suddetto incombente è stato predisposto un “form” della richiesta di permanenza nelle liste e contestuale autocertificazione.
Le domande dovranno essere inviate via PEC alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineavvocatiravenna.eu).
Precisiamo, infine, che quanto sopra riguarda solo coloro che, alla data del 20 febbraio 2015, risultavano già iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio.
Invitiamo, quindi, tutti i difensori d’ufficio al rispetto della normativa di riferimento (artt. 97 c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p.; ed in particolare a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento adottato dal CNF il 22.5.2016)
Il Consiglio
E' stato pubblicato nella G.U. del 27.7.2016 il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.7.2016, che fornisce le modalità di attuazione della norma contenuta nella cd. “Legge di stabilità 2016”, che ha introdotto la facoltà per gli avvocati di pagare i propri debiti per imposte e tasse (IVA inclusa) mediante compensazione con i crediti maturati per compensi professionali liquidati a seguito di ammissione dell’assistito al patrocinio a spese delle Stato (oltre IVA e CPA). Analogamente, è possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti, mediante cessione di tali crediti.
Il procedimento di compensazione comporta l’accesso alla cd. Piattaforma elettronica di certificazione.
Alleghiamo il testo del decreto, segnalando fin d’ora l’art. 3, relativo ai requisiti (i crediti debbono essere liquidati, ancora non pagati neppure in parte, fatturati con fattura elettronica o con fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica), nonché al periodo dell’anno entro il quale è possibile esercitare l’opzione (per il 2016: dal 17 ottobre al 30 novembre, negli anni successivi, dall’1 marzo al 30 aprile) e l’art. 5 (relativo alla procedura da seguire).
Si segnala che l’intervento è spesato – per quest’anno – fino a 10 milioni di euro, esauriti i quali , ovviamente, la compensazione non è ammessa e l’opzione potrà essere nuovamente esercitata nell’anno successivo.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
su iniziativa del Consiglio dell’Ordine e dopo l’esito positivo della riunione preliminare, lo scorso 5 luglio si è formalmente costituito l’Osservatorio della Giustizia Penale presso il Tribunale di Ravenna (come da atto allegato).
Si tratta di un risultato molto importante realizzato grazie alla collaborazione e disponibilità offerta dai Capi degli Uffici e dai Magistrati della Procura della Repubblica, della Sezione Penale del Tribunale e dell’Ufficio del G.I.P.
Un ringraziamento particolare va alla Camera Penale della Romagna che, tramite il Presidente Avv. Marco Martines e il Vice Presidente Avv. Sandra Vannucci, ha attivamente partecipato alla fase di avvio.
L’Osservatorio (le cui riunioni avranno cadenza trimestrale) intende realizzare un “tavolo” di permanente consultazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio della giurisdizione (magistratura, avvocatura e dirigenza amministrative degli uffici giudiziari) finalizzato ad affrontare in modo condiviso le problematiche esistenti, a elaborare su prassi condivise, protocolli e quant’altro utile al buon funzionamento della giustizia penale nel nostro Tribunale.
Nella riunione del 5 luglio u.s l’Osservatorio ha iniziato i propri lavori elaborando diverse e importanti integrazioni al "Protocollo per la liquidazioni degli onorari dovuti ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato", con inserimento nello stesso di specifici criteri per la liquidazione delle difese d'ufficio dei cd. “insolvibili” e “irreperibili” di fatto, nonché di nuove tabelle per le liquidazioni presso il Giudice di Pace, per i processi con richiesta di messa alla prova, per le impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace e per le misure reali e di prevenzione.
In materia di procedimenti in cui vi è richiesta di messa alla prova ex L. 64/2014, si è altresì recepita una tabella - peraltro già un uso presso altri Tribunali del Distretto – che stabilisce un quadro di riferimento dei limiti di durata della messa alla prova in relazione alla gravità del reato commesso. E ciò con l’obiettivo di uniformare quanto più possibile le statuizioni giudiziali in ordine ai tempi di sospensione del processo e del relativo lavoro di pubblica utilita’.
Sono state poi introdotte tematiche che verranno approfondite in seguito, quali la problematica connessa alla presunzione di conoscenza degli atti processuali da parte dell’interessato nelle ipotesi di elezione di domicilio presso lo studio del difensore dichiarata dall’imputato/Indagato (cd. elezione di stile) e i criteri di liquidazione a favore delle costituite parti civili non ammesse al gratuito patrocinio.
Per il miglior funzionamento dell’Osservatorio invitiamo tutti i Colleghi a fornire idee, suggerimenti e/o a indicare criticità o problematiche di sorta, confrontandosi e comunicando con i Consiglieri della Commissione Penale (Avv.ti Cenni, Dell’Edera e Visani) e con l’Avv. Vannucci della Camera Penale.La sentenza e i decreti ingiuntivi già passati in giudicato alla data di pronuncia del fallimento sono vincolanti per la curatela, la quale, nulla può contestare in ordine alla fondatezza del credito (salvo eventualmente eccepire l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori per la revocabilità del negozio giuridico sul quale la sentenza o il decreto si fondano).
Occupandoci solo dei decreti ingiuntivi è possibile ragionare all’inverso: se il creditore fonda la propria domanda di ammissione al passivo su un decreto ingiuntivo che non è ancora divenuto definitivo alla data di pronuncia del fallimento, la curatela non è vincolata a detto decreto, per cui il credito potrà essere ammesso o escluso in base agli elementi probatori, diversi dal decreto ingiuntivo, forniti dal creditore.
Solo la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente. “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata è liberata.”) attribuisce al decreto ingiuntivo l’efficacia di giudicato sostanziale. Ne discende che il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se è intervenuta dichiarazione di esecutorietà in data anteriore a quella di fallimento.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6085/2004 è chiarissima in materia: “L’efficacia del giudicato (sostanziale) del decreto ingiuntivo non opposto, senza necessità di visto, viene affermata, non univocamente, in dottrina, nel rilievo che sarebbe inutile la previsione di un termine (perentorio: Cass. 1251/66; 15959/00) per proporre opposizione se poi, all’inutile decorso, non si collegasse alcun effetto di irrevocabilità del decreto; più univoca, invece la soluzione giurisprudenziale che, nelle massime più risalenti, è esplicita nel senso che il decreto ingiuntivo, solo se dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata (Cass. 784/64; 659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68; 2627/71), mentre l’ulteriore effetto del visto, di conferire l’esecutività al decreto che ne è privo, è sottolineato da altre pronunce (Cass. 181/65; 1028/70; 2412/70; 3244/73).”
Una recente sentenza (Cass. n. 1650/2014) ne chiarisce le ragioni, giacché nel procedimento monitorio è demandata al giudice un’attività giurisdizionale di verifica che il contraddittorio si sia correttamente instaurato attraverso la correttezza della notifica, “tale controllo rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell’intimato“.
Inoltre, il medesimo art. 647 c.p.c. prevede che “il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”.
Tale pronuncia conclude nel rilevare che “la funzione devoluta al giudice dall’art. 647 c.p.c. è molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 disp. att. c.p.c. sulla mancata proposizione di una impugnazione ordinaria nei termini di legge e dall’art. 153 disp. att. c.p.c. sulla verifica che ‘la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto’. Se ne differenzia, infatti, per il compimento di una attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che, come già detto, nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice e nel processo d’ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice”.
Esecutorietà ed esecutività sono concetti equiparati.
E’ opportuno, però, non confondere la provvisoria esecutività/esecutorietà del decreto con la dichiarazione di esecutorietà. Infatti, il decreto provvisoriamente esecutivo attribuisce al creditore il potere di agire con l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. In questo modo, il titolo diventa il presupposto per l’esercizio dell’azione esecutiva, indipendentemente dall’accertamento del diritto sostanziale sottostante.
Si tratta di un beneficio che il giudice può riconoscere al creditore in determinati casi (artt. 642 e 648 c.p.c.).
In realtà, un decreto provvisoriamente esecutivo può anche essere opposto e la provvisoria esecutività può mantenersi anche in pendenza di opposizione. Pertanto, si comprende come lo stesso non sia sufficiente a provare il diritto sostanziale che sta alla base del decreto.
Il decreto di esecutorietà di cui art. 647 c.p.c. è quello che sancisce che il decreto è passato in giudicato ed è un atto formale che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ritiene imprescindibile per l’opponibilità alla procedura fallimentare.
Riepilogando:
§ in senso positivo: il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (in quanto passato in giudicato) costituisce titolo per l’ammissione del credito allo stato passivo, senza possibilità di esclusione non essendo consentito al Curatore ed al Giudice Delegato rimettere in discussione l’esistenza del credito (si vedano tra l’altro, Cass. n. 28553/2011, n. 22549/2010, n. 22959/2007).
§ in senso negativo: il decreto ingiuntivo non provvisto di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. anteriore alla data di fallimento non gode di tale efficacia, “con la conseguente inopponibilità alla massa se non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 6918/2005; 9346/1997)” (Cass. n. 6198/2009).
Inoltre, “il Tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche incidenter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare” (Cass. n. 2032/2012 e n. 1650/2014).
Ricordiamo, altresì, che l’inopponibilità del decreto ingiuntivo travolge anche l’eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del debitore in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Infatti, “essendo il decreto ingiuntivo del tutto inefficace nei confronti del sopravvenuto fallimento, non può riconoscersi efficacia neppure all’ipoteca giudiziale iscritta in ragione delle sua provvisoria esecutività” (Cass. 7221/98);
Ugualmente Cass. n. 22549/2010 la quale argomenta che poiché il D.I. è inefficace nei confronti della massa, è inefficace anche l’ipoteca giudiziale iscritta, in quanto il titolo provvisorio che giustifica l’iscrizione non è più suscettibile di divenire definitivo nei confronti della massa stessa (in tal senso anche Cass. n. 2789/1996 e n. 6918/2005).
Altra conseguenza della non opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, è la non riconoscibilità e ammissibilità al passivo fallimentare delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo (compresa la tassa di registrazione o le spese di iscrizione ipotecaria).
L’art. 647 c.p.c. prevede espressamente che il soggetto legittimato a rilasciare la dichiarazione di esecutorietà sia lo stesso giudice che ha emesso il decreto.
Nella prassi di alcuni Tribunali, invece, accade che sia la Cancelleria a rilasciare una sorta di visto di mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente nei termini.
Ciò crea non pochi problemi, perché ad una interpretazione letterale della norma, tale prassi non risulta corretta.
Pertanto, raccomandiamo a chi voglia insinuare al passivo fallimentare e rendere opponibile alla massa un credito portato da decreto ingiuntivo avente efficacia di giudicato, di ottenere il decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 cpc.
La Cancelleria rilascerà, su apposita richiesta, copia conforme del ricorso, del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà ex 647 cpc che ne fa parte integrante.
Il Consiglio
E’ stato pubblicato il 14 dicembre, nella sezione apposita del sito istituzionale del CNF, il nuovo testo del Regolamento ai sensi dell’articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per la iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Il Regolamento assume il numero n. 1/2015 e sostituisce il precedente testo, n. 5/2014.
Entra in vigore il prossimo 29 dicembre e varrà a disciplinare i prossimi bandi per i corsi prodromici alla iscrizione nell’Albo Cassazionisti.
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/link?c=5o4s&cth=u5v58t&d=1fd&h=2mc4anb2rh5o41u0i41nuvcljg&i=1vu&iw=1&p=H2054647515&s=lp&sn=18o&z=ntm
La Commissione in materia di difese d'ufficio del CNF, con parere del 20.11.2015 ha precisato che gli avvocati che intendano mantenere l'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, dovranno presentare la documentazione volta a comprovare la sussistenza dei requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
Tale termine vale sia per gli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015, che per gli avvocati inseriti successivamente in detto elenco ai sensi degli artt. 29, comma 1-ter e 6 del Regolamento interno CNF.
Con i migliori saluti.
La Commissione Penale
Egr. Colleghi,
l’art. 11 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. 162/2014, prescrive “ai difensori che sottoscrivano l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione” di “trasmettere copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”. Vi trasmettiamo, pertanto, il modulo che, previa compilazione e sottoscrizione, dovrà accompagnare il deposito di ogni accordo prescritto dall’art. 11 comma 1.
Il documento di identità da allegare, unitamente alla copia del bonifico bancario, alla mail da inviare al Servizio Gestione gestioneaccessi@palagiustizia.ra.it. dovrà essere perfettamente leggibile in ogni sua parte, con foto che permetta il riconoscimento ed esclusivamente in formato PDF, in quanto prima del rilascio del badge dovrà esserci l’approvazione del Procuratore della Repubblica.
Più in particolare, è esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del nulla osta o dell’autorizzazione (trattandosi di attività di controllo e verifica da parte del Procuratore della Repubblica ritenuta di natura amministrativa)
Altrettanto dicasi per la eventuale prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale (trattandosi non di una fase dotata di una propria autonomia ma di una eventuale prosecuzione dello stesso procedimento degiurisdizionalizzato).
L’Agenzia delle Entrate, con parere 3 luglio 2015, ha precisato che gli accordi depositati presso la segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita, sono esenti anche dal pagamento dell’imposta di bollo sul presupposto che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 D.L. 132/2014 produca i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio.
Non dovuti sono anche i diritti di copia del rilascio di copia autentica del nulla osta o dell’autorizzazione del Pubblico Ministero sull’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 132/2014 per le medesime ragioni.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Avv. Stefania Gaudenzi
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.